a cura dell'avvocato Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it
Come deve comportarsi l'amministratore di sostegno quando il beneficiario della misura manifesta la volontà di promuovere un giudizio di separazione o divorzio dal coniuge?
Il Tribunale di Milano, al quale è stata sottoposta la delicata vicenda (con ricorso di un amministratore di sostegno che ha chiesto la designazione di un curatore speciale), con decreto 19 febbraio 2014 della sezione IX, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia.
Secondo un orientamento consolidato il diritto alla separazione coniugale è personalissimo ed in quanto volto a realizzare la personalità dell'individuo il beneficiario lo può esercitare attraverso il suo amministratore di sostegno.
Già nel 2000 la Corte di Cassazione, con sentenza del 21 luglio n. 9582, aveva riconosciuto alla persona incapace il diritto di promuovere il giudizio di divorzio in veste di parte attrice giudicando necessaria, ai fini dell'instaurazione del giudizio, la nomina di un curatore speciale.
Si tratta, però, di una pronuncia anteriore al nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno.
Dopo l'entrata in vigore della Legge n. 6 del 2004 , la Giurisprudenza ha parzialmente innovato il proprio orientamento ritenendo necessaria la nomina del curatore speciale solo in caso di conflitto di interesse tra l'amministratore di sostegno e la persona incapace.
Inoltre l'esigenza di designare il curatore speciale deve essere accertata dal Giudice Tutelare che dovrà anche verificare ulteriori due elementi: l'effettiva volontà del beneficiario di separarsi o divorziare nonché quale sia l'interesse migliore per il beneficiario.
Questa impostazione è coerente con i principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13.12.2006 e ratificata dall'Italia.
Il Giudicante ha inoltre sostenuto che se il Giudice Tutelare ritiene, dopo attenta valutazione e verifica, che non è necessaria la rappresentanza, il beneficiario potrebbe promuovere il giudizio di separazione o divorzio in autonomia. Ciò è possibile in quanto l'amministrazione di sostegno può essere disposta anche solo per un impedimento fisico.
In conclusione, il Tribunale di Milano "Dichiara non luogo a provvedere sulla istanza, dovendo l'amministratore di sostegno o la beneficiaria, rivolgere precipua istanza al giudice tutelare".
Avvocato Cristina Bassignana
TRIBUNALE DI MILANO testo Decreto 19 febbraio 2014