Con D.M. 31 marzo 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha determinato i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per stipulare nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili con i comuni con meno di 50.000 abitanti. Per essere ammessi ai contributi i Comuni devono presentare domanda entro il 16 maggio 2004 indicando il numero di abitanti (che deve essere inferiore a 50.000 abitanti), il numero di soggetti che svolgono attività socialmente utili dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente e dichiarando che gli oneri per il pagamento degli assegni non sono a carico di enti diversi dal Comune. Il contributo è pari al 50% dell'assegno spettante ad ogni lavoratore per 3 mesi elevato a 6 nel caso di comuni delle aree depresse.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 31/03/2004, G.U. 16/04/2004, 89)

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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