Notifiche cartelle Equitalia, in caso di irreperibilità relativa?
Nulla se non viene rispettato l'iter della notifica con la spedizione della seconda raccomandata.
Dott.ssa Floriana Baldino.
Le notifiche delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia sono sempre al centro di spinose questioni e sorgono sempre più contrasti in merito alla loro presunta regolarità.
Questa volta sotto accusa è la questione relativa alle notifiche fatte da Equitalia in caso di irreperibilità del destinatario.
La Suprema Corte Costituzionale aveva già avuto modo di esprimersi sul punto, con la sua nota sentenza n. 3/2010 ma pochi giorni fa anche la Cassazione ha depositato un' ordinanza del tutto uniforme ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, ovvero l'ordinanza n. 23100/2014.
La questione che riguarda le notifiche in caso di irreperibilità del destinatario non è di poca importanza, anzi tutt'altro.
Il problema che sorge in merito a questa specifica modalità di notifica è capire bene da quando bisogna considerare valida e perfezionata la notifica della cartella per calcolare da quella data i termini entro i quali è possibile fare opposizione alle cartelle stesse, considerando che i termini per le opposizioni non sono mai lunghissimi e considerando anche la circostanza che, se l'iter della notifica non viene rispettato da Equitalia, il contribuente difficilmente verrà a conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento.
In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica della cartelle di pagamento avviene tramite il deposito della cartella presso la casa comunale.
La sentenza della Corte Costituzionale 258 del 2012 così come anche la sentenza sopra citata, hanno stabilito che la notifica della cartella è da considerarsi perfezionata a norma dell'art. 140 c.p.c. e non a norma dell'art. 139 c.p.c. e quindi tutte le notifiche delle cartelle saranno da considerare validamente notificate solo nel caso in cui Equitalia dimostri che ha eseguito tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.
In caso di irreperibilità del destinatario, la procedura da seguire è la seguente:
1. Deposito della copia presso casa Comunale;
2. Affissione dell'avviso del deposito sulla porta di residenza;
3. Invio di una nuova raccomandata al contribuente in cui gli viene comunicato che l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale.
L'iter deve essere rispettato rigorosamente, dato che, tutti e tre i punti sopra menziona, hanno caratteristiche essenziali e, come tali, condizionano l'efficacia giuridica della notifica stessa (Cassazione 02/359).
Riepilogando, al fine di essere chiari, affinchè la notifica della cartella possa essere considerata valida, è essenziale l'invio dell'ultima raccomandata al fine di notiziare il contribuente dell'avvenuto DEPOSITO presso la Casa Comunale.
Per dimostrate poi la regolarità del procedimento posto in essere, Equitalia deve allegare alla cartella di pagamento l'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito ex. art. 140 c.p.c.,.
Nel caso in cui ci sia stata omissione degli adempimenti previsti dalla legge, la conseguenza è la nullità della notificazione ove non si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità ovvero la notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata e ricevuta di ritorno.
Conforme sul punto anche la suprema Cassazione con la sua ordinanza n. 23100/14 del 30/10/2014.
Il procedimento notificatorio disciplinato dal codice di procedura civile è un mezzo di comunicazione che offre le maggiori garanzie sulla possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, e l'omessa spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito non sana la notifica neanche nell'ipotesi in cui il contribuente fosse venuto a conoscenza dell'atto in altra modalità.
La Corte costituzionale nella sentenza numero 3 del 2010 si era già espressa in merito alle notifiche ex art. 140 c.p.c. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 140 nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionava per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa anzichè con il ricevimento della stessa, ragion per cui ancor più illegittima si può ritenere una notifica fatta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza aver adempiuto ad alcuna formalità richiesta dalla legge.
Ovviamente chi deve fornire la prova dell'avvenuta notifica è Equitalia, depositando in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata al destinatario, o in caso contrario la notifica verrà considerata non avvenuta.
Articolo a cura della Dott.ssa FLORIANA BALDINO.
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Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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