Con il via libera della Camera, il decreto giustizia è diventato legge dello Stato.
317 i voti a favore e 182 i contrari (oltre ai 5 astenuti), hanno fatto passare il provvedimento, che è arrivato in aula "blindato" dalla fiducia di martedì scorso, producendo, dati i tempi stretti della scadenza, un esito praticamente scontato.
Stanno, quindi, per diventare operative, le principali novità in materia di processo civile, sospese a causa della transitorietà prevista nel testo originario del d.l. n. 132/2014 che subordinava l'entrata in vigore di diverse norme al momento della conversione piena.
Nel testo approvato in via definitiva dalla Camera, immutato rispetto alle modifiche apportate dal Senato al ddl di conversione, si ritrovano, infatti, la maggior parte delle misure previste nell'impianto originario del decreto, fatta eccezione per la possibilità di escutere i testi fuori dal processo.
L'art. 15 del d.l. n. 132/2014 che introduceva l'art. 257-ter al codice di procedura civile, con la previsione della possibilità di rendere dichiarazioni scritte al difensore, previa attestazione di autenticità da parte dello stesso, al fine di abbreviare i tempi delle udienze, è stato, difatti, soppresso in sede di esame a Palazzo Madama.
Di seguito, tutte le novità della riforma che diventeranno pienamente operative nei prossimi giorni, ad effetto immediato ovvero decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, in base alla time-line originariamente prevista dall'esecutivo nel testo del d.l.:
- Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti, sia in primo che in secondo grado; escluso per le cause inerenti i diritti indisponibili e quelle in materia di lavoro. Il lodo avrà valore di sentenza e dovrà essere pronunciato entro 240 gg. (120 se in appello), altrimenti la causa va riassunta entro 60 gg. davanti al giudice, pena l'estinzione;
- Negoziazione assistita estesa anche alla separazione e al divorzio e consentita anche in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In questo caso, l'accordo dovrà essere trasmesso, entro 10 gg., al p.m. presso il tribunale competente che dovrà autorizzarlo in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analoga previsione è stata inserita, in sede di conversione, anche in assenza di figli minori: l'accordo dovrà, infatti, essere necessariamente trasmesso al p.m. presso il tribunale competente per un controllo di regolarità e conseguente rilascio del nullaosta. Superati questi passaggi, la convenzione produrrà gli effetti dei procedimenti giudiziali e saranno gli avvocati delle parti a dover trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, pena sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro (ridotta rispetta al testo originario che prevedeva un massimo di 50.000 euro);
- Possibilità di concludere accordi di separazione o divorzio anche davanti al sindaco, consentita soltanto in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. In sede di conversione, allo scopo di promuovere una riflessione più ponderata sulle decisioni dei coniugi, è stato introdotto un doppio passaggio (fatta eccezione per l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio): dopo l'accordo, infatti, il sindaco dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé entro trenta giorni per la conferma; l'eventuale mancata presentazione degli stessi vale come mancata conferma;
- Misure funzionali per il processo civile di cognizione, tra le quali spiccano la più ristretta delimitazione delle ipotesi (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) in cui il giudice può ricorrere alla compensazione delle spese tra le parti, al fine di disincentivare i casi di c.d. "abuso del processo"; il passaggio d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario per le cause di minore complessità; la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (da 45 a 31 giorni, ovvero dall'1 al 31 agosto di ogni anno) e l'analoga riduzione delle ferie dei magistrati;
- Misure di semplificazione del processo esecutivo e per la tutela del credito, tra cui rilevano l'incremento del tasso di interesse moratorio, nel caso di ritardi nei pagamenti nei contenziosi civili o nei procedimenti arbitrali dall'1 all'8,15%; la possibilità di accesso per il creditore alle banche dati online della P.A. per l'individuazione più agevole dei beni in possesso dal debitore ai fini del pignoramento; la nuova forma di pignoramento dei veicoli introdotta dall'art. 521-bis c.p.c. e le modifiche alla dichiarazione del terzo nell'espropriazione presso terzi che potrà essere resa in ogni caso (senza più necessità di comparizione in udienza per i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c.) a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata; l'impignorabilità dei depositi bancari o postali a disposizione delle rappresentanze diplomatiche; l'introduzione dell'obbligo di deposito telematico di una serie di rapporti riepilogativi nell'ambito delle procedure concorsuali; ecc.;
- Misure di riorganizzazione giudiziaria, con la previsione di tempi più ridotti per la scopertura dei posti vacanti, all'esito del tramutamento orizzontale dei magistrati (ovvero delle procedure di trasferimenti successivi all'assegnazione alla sede dopo il tirocinio iniziale) e il ripristino degli uffici del giudice di pace di Ostia e Barra, soppressi in seguito alla riforma della geografia giudiziaria.
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Ecco il DDL di riforma della giustizia con tutti gli allegati e a seguire il testo coordinato del dl 132/2014:» Testo coordinato del DL 132/2014, come modificato dal Senato il 24 ottobre 2014 in seguito alla votazione della fiducia posta dal Governo ed all’approvazione del maxiemendamento governativo (PDF elaborato dal CNF)