Il disegno di legge (C. 2660-A) ora si appresta a tornare a palazzo Madama per il sì definitivo della riforma del lavoro, che dovrebbe arrivare entro il 9 dicembre

Alla fine il Jobs Act ce l'ha fatta, senza il ricorso alla fiducia, come annunciato dal premier nei giorni scorsi. Il testo, contenente il "famigerato" cambiamento sull'art. 18, emendato rispetto a quello approvato dal Senato nei primi giorni di ottobre, ha ricevuto, infatti, ieri sera il via libera da Montecitorio con 316 sì e 6 contrari.

Il disegno di legge (C. 2660-A) ora si appresta a tornare a palazzo Madama per il sì definitivo della riforma del lavoro, che dovrebbe arrivare entro il 9 dicembre.

Una riforma che, è bene ricordarlo, giunge ad appena un biennio dalla precedente (v. la c.d. riforma Fornero) e che sarà delineata, nella sua forma definitiva, dai successivi decreti attuativi della legge delega.

Vediamo, intanto, quali sono le novità che verranno introdotte dal Jobs Act.

Modifiche all'articolo 18

La modifica dell'art. 18 è sicuramente la più controversa dell'intero ddl. Nella versione approvata dalla Camera, si conferma, tra polemiche, scioperi e dissensi, il reintegro per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, ma solo per alcune fattispecie che saranno tipizzate nel successivo decreto attuativo. Invariato il reintegro per i lavoratori licenziati per motivi discriminatori, mentre sarà previsto solo un indennizzo per i licenziamenti economici illegittimi, crescente in base all'anzianità e aumentato per chi rinuncia ad avviare un contenzioso con l'azienda. 

Contratto a tutele crescenti

Il nuovo "contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti" verrà introdotto per tutte le nuove assunzioni, mirando a sostituire progressivamente le varie forme contrattuali (soprattutto cocopro, tempo determinato e contratti atipici), attualmente pari ad oltre 40.

I nuovi assunti con tale forma contrattuale avranno diritto a tutele, appunto, crescenti in base all'anzianità di servizio. 

Ammortizzatori sociali

Cuore della riforma è l'unificazione di Aspi e mini Aspi, con l'introduzione di un nuovo ammortizzatore sociale, il Naspi: un sussidio universale di disoccupazione destinato a chiunque perde il lavoro, ivi compresi i collaboratori a progetto che sino ad oggi non hanno avuto alcun sostegno. Delineato nelle linee generali (durata pari alla metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni per massimo due anni; entità pari a 1.100/1.200 euro mensili decrescente; ecc.), anche i dettagli del Naspi saranno formulati nei decreti attuativi.

Demansionamento

Prevista la modifica dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori che tutela gli avanzamenti di carriera e la professionalità dei lavoratori.

Sarà più semplice lo spostamento dei dipendente da una mansione all'altra ed anche il c.d. "demansionamento", nelle ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione interna o conversione aziendale.

Maternità

L'indennità di maternità universale sarà estesa anche alle madri lavoratrici senza contratto a tempo indeterminato, mediante contratti di solidarietà che permettano di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Previsti, inoltre, il diritto per le lavoratrici madri con contratti parasubordinati all'assistenza anche nelle ipotesi di mancato versamento contributivo da parte del datore di lavoro, e diverse misure di contrasto alle c.d. "dimissioni in bianco".

Agenzia per l'occupazione

Sul modello tedesco, la nuova "agenzia nazionale per il lavoro" sarà costituita per favorire l'incontro di domanda e offerta, al fine di sviluppare la "Garanzia per i giovani" richiesta dall'Unione Europea a tutti gli Stati membri, per assicurare, in particolare, agli under 25 (e comunque ai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro una volta terminati gli studi) valide offerte lavorative, proseguimento negli studi, tirocini, apprendistati, ecc.


Il testo del DDL 2660-A

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