Di Laura Tirloni - Con la Legge di stabilità entrata in vigore dal primo Gennaio 2015, almeno nell'immediato, l'aumento del contributo unificato sembra scongiurato. Per la giustizia tuttavia, in arrivo nuove sorprese.
Fino a questo momento, come si sa, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa, di valore fino a 1.033 euro erano completamente esenti, sia per quanto riguarda le spese di notifica (indennità di trasferta, diritti e spese di spedizione) che i diritti di cancelleria, ed erano soggette solo al versamento del contributo unificato, così come previsto dall'art. 46 (comma 1, L. 374/1991).
Il comma 82 della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 46 il comma 1-bis che impone a tutti (imprese e cittadini), il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, anche quelle sotto la soglia dei 1033 euro. Comprese le cause, quindi, davanti al giudice di pace, visto che il versamento verrà esteso alle liti sotto i mille euro, che finora erano rimaste escluse. Per le suddette cause, restano quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro.
Inevitabile conseguenza, un generale aumento dei costi, considerando anche la centralizzazione e l'accorpamento di molti uffici UNEP, con il conseguente lievitare delle spese di trasferta degli ufficiali giudiziari, che riguarderà soprattutto le cause di modesto valore, così da rendere il ricorso alla giustizia sempre meno conveniente purtroppo (pensiamo ad esempio alle impugnazioni delle multe o al recupero crediti di modesto valore).
Di seguito il testo del comma 82: 82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».
almeno nell'immediato, l'aumento del contributo unificato sembra scongiurato. Per la giustizia tuttavia, non poteva mancare la sorpresina di fine anno. Finora, come noto, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore fino a 1.033 euro erano completamente esenti sia dalle spese di notifica (diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione) che dai diritti di cancelleria ed erano soggette solo al versamento del contributo unificato. Lo prevede infatti il comma 1 dell'art. 46 della L. 374/1991 e successive modificazioni, ossia la legge che ha istituito la figura del Giudice di Pace. Il comma 82 della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 46 il comma 1-bis che impone a tutti (cittadini e imprese) il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, comprese quelle al di sotto dei 1033 euro. Per tali cause restano quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro. E' inevitabile quindi un inasprimento generale dei costi, tenuto conto anche della centralizzazione e dell'accorpamento di molti uffici UNEP con il conseguente aumento delle spese di trasferta degli ufficiali giudiziari, ed è triste constatare come, ancora una volta, saranno penalizzate le cause di modesto valore, rendendo sempre meno conveniente il ricorso alla giustizia, ad esempio per le impugnazioni delle multe o per recuperare crediti di modesto valore. Di seguito il testo del comma 82: 82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».
AvvocatoAndreani.it - Articolo originale: Legge di stabilità 2015: salvo il contributo unificato ma si pagheranno tutte le notifiche
almeno nell'immediato, l'aumento del contributo unificato sembra scongiurato. Per la giustizia tuttavia, non poteva mancare la sorpresina di fine anno. Finora, come noto, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore fino a 1.033 euro erano completamente esenti sia dalle spese di notifica (diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione) che dai diritti di cancelleria ed erano soggette solo al versamento del contributo unificato. Lo prevede infatti il comma 1 dell'art. 46 della L. 374/1991 e successive modificazioni, ossia la legge che ha istituito la figura del Giudice di Pace. Il comma 82 della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 46 il comma 1-bis che impone a tutti (cittadini e imprese) il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, comprese quelle al di sotto dei 1033 euro. Per tali cause restano quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro. E' inevitabile quindi un inasprimento generale dei costi, tenuto conto anche della centralizzazione e dell'accorpamento di molti uffici UNEP con il conseguente aumento delle spese di trasferta degli ufficiali giudiziari, ed è triste constatare come, ancora una volta, saranno penalizzate le cause di modesto valore, rendendo sempre meno conveniente il ricorso alla giustizia, ad esempio per le impugnazioni delle multe o per recuperare crediti di modesto valore. Di seguito il testo del comma 82: 82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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Novità anche in materia di spese di giustizia. Tra gli emendamenti presentati dal Governo spicca anche quello che cancella l'esenzione dalle spese di notifica per gli atti e le conciliazioni fino a 1.033 euro. Dal prossimo anno si pagheranno, quindi, tutte le notifiche, anche per cause di piccoli importi. E quanto agli annuali aumenti del contributo unificato, le voci che parlavano di ulteriori aumenti sembrano essersi sopite. Salvo ripensamenti dell'ultimo minuto.
Stop quindi alle esenzioni sulle spese di notifica effettuate tramite gli ufficiali giudiziari dei tribunali (cosiddetti uffici UNEP). Con l'emendamento presentato dal Governo, il pagamento scatterà per qualsiasi tipo di cause e conciliazioni, a prescindere dal valore. Comprese le cause, quindi, davanti al giudice di pace visto che verrà esteso alle liti sotto i mille euro che finora sono sempre rimaste escluse. A rischio, di nuovo, la convenienza delle azioni giudiziarie di piccoli importi.
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/59491_spese-di-notifica-cancellata-lesenzione-per-gli-atti-inferiori-a-1-033-euro#sthash.vlVwxxD0.dpufNovità anche in materia di spese di giustizia. Tra gli emendamenti presentati dal Governo spicca anche quello che cancella l'esenzione dalle spese di notifica per gli atti e le conciliazioni fino a 1.033 euro. Dal prossimo anno si pagheranno, quindi, tutte le notifiche, anche per cause di piccoli importi. E quanto agli annuali aumenti del contributo unificato, le voci che parlavano di ulteriori aumenti sembrano essersi sopite. Salvo ripensamenti dell'ultimo minuto.
Stop quindi alle esenzioni sulle spese di notifica effettuate tramite gli ufficiali giudiziari dei tribunali (cosiddetti uffici UNEP). Con l'emendamento presentato dal Governo, il pagamento scatterà per qualsiasi tipo di cause e conciliazioni, a prescindere dal valore. Comprese le cause, quindi, davanti al giudice di pace visto che verrà esteso alle liti sotto i mille euro che finora sono sempre rimaste escluse. A rischio, di nuovo, la convenienza delle azioni giudiziarie di piccoli importi.
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almeno nell'immediato, l'aumento del contributo unificato sembra scongiurato. Per la giustizia tuttavia, non poteva mancare la sorpresina di fine anno. Finora, come noto, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore fino a 1.033 euro erano completamente esenti sia dalle spese di notifica (diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione) che dai diritti di cancelleria ed erano soggette solo al versamento del contributo unificato. Lo prevede infatti il comma 1 dell'art. 46 della L. 374/1991 e successive modificazioni, ossia la legge che ha istituito la figura del Giudice di Pace. Il comma 82 della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 46 il comma 1-bis che impone a tutti (cittadini e imprese) il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, comprese quelle al di sotto dei 1033 euro. Per tali cause restano quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro. E' inevitabile quindi un inasprimento generale dei costi, tenuto conto anche della centralizzazione e dell'accorpamento di molti uffici UNEP con il conseguente aumento delle spese di trasferta degli ufficiali giudiziari, ed è triste constatare come, ancora una volta, saranno penalizzate le cause di modesto valore, rendendo sempre meno conveniente il ricorso alla giustizia, ad esempio per le impugnazioni delle multe o per recuperare crediti di modesto valore. Di seguito il testo del comma 82: 82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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almeno nell'immediato, l'aumento del contributo unificato sembra scongiurato. Per la giustizia tuttavia, non poteva mancare la sorpresina di fine anno. Finora, come noto, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore fino a 1.033 euro erano completamente esenti sia dalle spese di notifica (diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione) che dai diritti di cancelleria ed erano soggette solo al versamento del contributo unificato. Lo prevede infatti il comma 1 dell'art. 46 della L. 374/1991 e successive modificazioni, ossia la legge che ha istituito la figura del Giudice di Pace. Il comma 82 della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 46 il comma 1-bis che impone a tutti (cittadini e imprese) il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, comprese quelle al di sotto dei 1033 euro. Per tali cause restano quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro. E' inevitabile quindi un inasprimento generale dei costi, tenuto conto anche della centralizzazione e dell'accorpamento di molti uffici UNEP con il conseguente aumento delle spese di trasferta degli ufficiali giudiziari, ed è triste constatare come, ancora una volta, saranno penalizzate le cause di modesto valore, rendendo sempre meno conveniente il ricorso alla giustizia, ad esempio per le impugnazioni delle multe o per recuperare crediti di modesto valore. Di seguito il testo del comma 82: 82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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l'aumento del contributo unificato sembra scongiurato. Per la giustizia tuttavia, non poteva mancare la sorpresina di fine anno. Finora, come noto, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore fino a 1.033 euro erano completamente esenti sia dalle spese di notifica (diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione) che dai diritti di cancelleria ed erano soggette solo al versamento del contributo unificato. Lo prevede infatti il comma 1 dell'art. 46 della L. 374/1991 e successive modificazioni, ossia la legge che ha istituito la figura del Giudice di Pace. Il comma 82 della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 46 il comma 1-bis che impone a tutti (cittadini e imprese) il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, comprese quelle al di sotto dei 1033 euro. Per tali cause restano quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro. E' inevitabile quindi un inasprimento generale dei costi, tenuto conto anche della centralizzazione e dell'accorpamento di molti uffici UNEP con il conseguente aumento delle spese di trasferta degli ufficiali giudiziari, ed è triste constatare come, ancora una volta, saranno penalizzate le cause di modesto valore, rendendo sempre meno conveniente il ricorso alla giustizia, ad esempio per le impugnazioni delle multe o per recuperare crediti di modesto valore. Di seguito il testo del comma 82: 82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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l'aumento del contributo unificato sembra scongiurato. Per la giustizia tuttavia, non poteva mancare la sorpresina di fine anno. Finora, come noto, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore fino a 1.033 euro erano completamente esenti sia dalle spese di notifica (diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione) che dai diritti di cancelleria ed erano soggette solo al versamento del contributo unificato. Lo prevede infatti il comma 1 dell'art. 46 della L. 374/1991 e successive modificazioni, ossia la legge che ha istituito la figura del Giudice di Pace. Il comma 82 della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 46 il comma 1-bis che impone a tutti (cittadini e imprese) il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, comprese quelle al di sotto dei 1033 euro. Per tali cause restano quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro. E' inevitabile quindi un inasprimento generale dei costi, tenuto conto anche della centralizzazione e dell'accorpamento di molti uffici UNEP con il conseguente aumento delle spese di trasferta degli ufficiali giudiziari, ed è triste constatare come, ancora una volta, saranno penalizzate le cause di modesto valore, rendendo sempre meno conveniente il ricorso alla giustizia, ad esempio per le impugnazioni delle multe o per recuperare crediti di modesto valore. Di seguito il testo del comma 82: 82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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