L'istituto troverebbe un ambito di applicazione molto ampio, includendo l'area delle contravvenzioni codicistiche e numerosissimi delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a cinque anni.
L'archiviazione è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni. Il giudizio di particolare tenuità del fatto è fondato su due criteri che sono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo si articola a sua volta in due ulteriori requisiti, costituiti dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo.
L'archiviazione potrà essere disposta in ogni fase del procedimento penale, ma il legislatore auspica che il maggior numero di archiviazioni intervenga nel corso delle indagini preliminari.
In quest'ultimo caso il pubblico ministero, intenzionato a mettere in evidenza la causa di non punibilità, ne dà avviso alle parti.
Entro dieci giorni deve essere presentata opposizione: se l'opposizione è assente o inammissibile, il gip procede senza formalità decidendo, in caso di accoglimento, per decreto; se l'opposizione non è inammissibile, il gip procede con ordinanza, dopo avere sentito le parti. Qualora la richiesta di archiviazione sia respinta è prevista la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Cosa succede però se ci sono persone offese dal reato? Il giudizio che dispone l'archiviazione presuppone un accertamento del reato e della responsabilità dell'indagato o dell'imputato e così la pronuncia può avere effetti nell'eventuale giudizio civile di risarcimento danni.