Il decreto 24/2014 ha apportato rilevanti modifiche non solo al codice penale ma anche a quello di procedura penale con la modifica dell''articolo 600
Abg. FRANCESCA SERVADEI - Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, num. 24, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha sostituito la decisione quadro 2002/629/GAI garantendo in tal modo una maggiore tutela a quei soggetti, così indicati ai sensi dell'articolo 1 del citato Decreto, quali: minori, minori non accompagnati ,anziani,disabili, donne, in particolare se in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori ,le persone con disturbi psichici,le presone che hanno subito torture, stupri, o altre forme gravi di violenza psicologica, sessuale, fisica o di genere. Dalla lettura di tale articolo si comprende come il citato Decreto non compromette né i diritti, obblighi e le responsabilità degli Stati alla luce del diritto internazionale, né tanto meno pregiudica, nel caso che esse siano applicabili, la Convenzione concernente lo statuto dei rifugiati, ex lege 24 luglio 1954, num. 722, né tanto meno il Protocollo riguardante lo statuto dei rifugiati ex lege 14 febbraio 1970, num. 95.
Il Decreto ha apportato rilevanti modifiche non solo al Codice Penale, ma anche a quello di Procedura Penale; con la modifica dell'articolo 600, Codice Penale "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", la norma, novellata dall'art. 2, " Modifiche al Codice Penale" del citato Decreto introduce il concetto di compimento di attività illecite, il sottoporsi al prelievo di organi, nonché la vulnerabilità, intesa quest'ultima come quella situazione nella quale la persona-vittima non ha altra alternativa se non quella di cedere all'abuso, secondo quanto dispone l'articolo 2, al paragrafo 3 della Direttiva 2011/36/EU; per quanto, invece, concerne l'inciso attività illecite esse si possono tradurre, per esempio in: taccheggio, traffico di stupefacenti, borseggio; la Direttiva europea 36 del 2011 pone l'obiettivo non solo di rendersi garante di un sistema di potenziamento concernente la tutela penale repressiva, ma anche di assicurare una concreta tutela alle vittime consistente nel " momento imprescindibile nell'azione di contrasto alla tratta di persone e che necessariamente richiedono un approccio integrato sia sul piano di differenti profili di intervento (giudiziario e sociale), sia su quello dei diversi attori coinvolti (forze di polizia, magistratura, enti pubblici ed organizzazioni non governative).
L'articolo 601 del Codice Penale, "Tratta di persone", non solo è stato riscritto totalmente dell'articolo 2, specificando il modo con il quale avviene la tratta di persone, ma elimina anche la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione ed al prelievo di organi. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, per il reato di cui all'articolo 600 del Codice Penale, il Legislatore ha previsto la pena della reclusione da 8 a 20 anni aumentando la stessa da un terzo sino alla metà laddove la persona offesa sia un minore di anni diciotto ovvero le condotte di cui al primo comma siano finalizzate allo sfruttamento della prostituzione o abbiano lo scopo di sottoporre al prelievo di organi. Invece per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti l'ultimo comma del citato articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenni, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Dal novellato articolo 601 del Codice Penale si comprende come il Legislatore abbia voluto conformarsi a quanto stabilito al paragrafo 1, articolo 2 della Direttiva 36/2011/EU, non solo ampliando il concetto del delitto di tratta, ma anche specificando le diverse modalità con le quali essa si realizza.
Il seguente articolo del Decreto Lgs. 4 marzo 2104, num. 24, "Modifiche al Codice di Procedura Penale", ha inserito il comma 5ter all'articolo 398 C.p.p, "Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio", prevedendo che l' incidente probatorio avvenga in modalità protette di cui al comma 5bis, del medesimo articolo, nel caso in cui la persona offesa sia maggiorenne " in condizione di particolare vulnerablità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede"
Il Legislatore, con l'articolo 4 del Decreto 24/2014, "Minori non accompagnati vittime di tratta" affronta la problematica dell'accertamento sull'età del minore anche sprovvisto di documento di identificazione, statuendo che nei casi in cui sia dubbia l'età del soggetto è necessaria una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età posta in essere da specialisti, prendendo anche in considerazione l'etnia del soggetto nonché coinvolgendo le autorità diplomatiche qualora ne sia necessario; l'articolo 10, II comma, stabilisce che lo straniero venga reso edotto, nella propria lingua d'origine, delle informazioni riportate nell'articolo 18, I comma, Decreto Legislativo 25 luglio 1998,num. 286, recante del Testo Unico sull'immigrazione, oltre alla possibilità di assicurargli una protezione a livello internazionale.
Il Decreto Lgs. 24/2014, all'articolo 6, " Diritto di indennizzo delle vittime di tratta", riconosce ai soggetti offesi da tale reato, un indennizzo pari a 1.500,00€ , salvo che il Fondo per le misure anti-tratta non ne sia sprovvisto; a tale importo però è sottratto quel denaro che le vittime hanno ricevuto, qualsiasi titolo, da enti pubblici. È lecito osservare che nel caso in cui il Fondo sia sprovvisto di somme, l'indennizzo verrà erogato dal successivo esercizio finanziario, postergando le richieste successive a quelle per le quali l'indennizzo non è stato concesso. La domanda per l'indenizzo può essere presentata entro e non oltre, cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna mediante la quale è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo, ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva di pagamento di una provvisionale; purchè la vittima possa ottenere il risarcimento, oltre ai provvedimenti citati, è necessario che la stessa non abbia ricevuto alcun ristoro dall'autore del reato.
A livello internazionale la materia del traffico di persone ha le sue radici nel dicembre del 1949, con la Convezione delle Nazioni Unite per la soppressione del traffico di persone mediante la quale, gli Stati firmatari, hanno assunto l'impegno di porre in essere una azione di protezione dei migranti, in modo particolare donne e bambini, nel percorso migratorio nonché a rendere noti i rischi della tratta ed i relativi danni; da non dimenticare è la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Shengen, risalente al 19 giugno 1990, con la quale sono previste sanzioni nei confronti di coloro che aiutano, dietro un compenso lucrativo, stranieri a soggiornare nel territorio in violazione della vigente normativa; da non dimenticare è la Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU del 23 dicembre 1994, mediante la quale ha esteso la fattispecie del traffico di esseri umani anche al caso in cui le vittime siano donne oggetto di sfruttamento sessuale.
A livello europeo molti sono gli interventi volti al contrasto del fenomeno della tratta degli esseri umani, a tal proposito è lecito citare: la Dichiarazione di Bruxelles del settembre 2000, la costituzione del Gruppo di esperti sul traffico di esseri umani, datata marzo 2003, Piano globale per una azione contro la tratta degli esseri umani, dicembre 2005, nonché La strategia dell'Unione Europea per l'eredicazione della tratta degli esseri umani, trattasi di un piano che ricomprende il quadriennio 2012/2016; quest'ultimo intervento prevede l'individuazione, la protezione, prevenzione e l'assistenza di vittime della tratta, il rafforzamento dell'azione penale nei confronti dei trafficanti, il miglioramento di azioni di coordinamento e cooperazione tra i soggetti interessati e nonchè coerenza delle politiche.
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