Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 5/25 aprile 2004) ha stabilito che il cliente può conoscere tutti i dati personali che lo riguardano detenuti da un istituto di credito e in caso di operazioni finanziarie può avere accesso anche alle informazioni eventualmente riportate nei documenti in cui sono indicati i rischi dell'investimento. Il Garante ha inoltre precisato che la banca deve comunicare le informazioni personali in modo chiaro e intellegibile fornendo anche criteri e parametri per la comprensione di eventuali codici presenti nei documenti. Con il provvedimento, l'Autorità per la privacy, in accoglimento del ricorso presentato da un cittadino, ha ordinato alla banca di comunicare al cliente, entro un termine stabilito, tutti gli ulteriori dati che lo riguardano, oltre quelli già forniti, rendendo altresì comprensibili le informazioni del tabulato informatico attraverso la spiegazione dei codici. Il ritardo e l'incompleto riscontro alle richieste del cliente ha comportato anche l'attribuzione delle spese del procedimento alla banca.
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