Si chiamano "Naspi", "Dis-Coll" e "Asdi" i nuovi ammortizzatori sociali introdotti dal Jobs Act (l. n. 183/2014), il cui meccanismo è stato delineato in uno dei due decreti attuativi approvati dal Cdm il 24 dicembre scorso. Vediamo di cosa si tratta.
Applicate a partire dall'1 maggio 2015, le tutele si estendono ad una platea più vasta di destinatari e per un periodo di tempo più lungo, con una "copertura" di circa 2,2 miliardi nel 2015 (previsti nella legge di Stabilità), 2 miliardi nel 2016 e altrettanti nel 2017:
- Naspi
La Naspi (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) unificherà le "vecchie" Aspi e Miniaspi introdotte dalla legge Fornero.
In vigore dall'1 maggio 2015, il nuovo sussidio di disoccupazione sarà "universale", applicabile cioè a tutti i lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato (fatta eccezione per i dipendenti della P.A. assunti a tempo indeterminato e per gli agricoli).
- Dis-Coll
Il Dis-Coll sta ai collaboratori "precari" come la Naspi sta ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
L'indennità di disoccupazione per i collaboratori sarà, quindi, il nuovo sostegno, applicato in via sperimentale per il 2015, ai co.co.co., ai co.co.pro., agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partiva Iva.
- Asdi
Per coloro che, una volta esaurito il periodo coperto dalla Naspi, si trovino ancora senza alcuna occupazione e in condizione economica di bisogno, è stato istituito in via sperimentale, l'"Asdi".
Il nuovo ammortizzatore, finanziato con fondo ad hoc con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2015, è in sostanza un assegno di disoccupazione rappresentante un'ulteriore forma di sostegno al reddito che prevede una corsia preferenziale per i c.d. "esodandi" e per chi ha minori a carico.
- Durata e importo
La durata della Naspi è estesa a 24 mesi, rispetto ai 18 previsti con l'Aspi, anche se, per le disoccupazioni a partire dal 2017, è fissato il limite di 19 mesi e mezzo.
La Dis-Coll invece è limitata ad un periodo massimo di sei mesi.
L'importo per entrambe è erogato mensilmente ed è pari al 75% dello stipendio, fino a un tetto massimo (per gli stipendi superiori a 1.195 euro) di 1.300 euro mensili, con una progressiva riduzione nella misura del 3% dal quinto mese di fruizione.
Anche l'Asdi è erogato per un periodo massimo di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi (se non superiore alla misura dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335/1995).