Un orientamento giurisprudenziale consente di escludere l'applicabilità dell'IRAP in buona parte degli studi associati di dimensione medio-piccola

Per il 2015, il combinato disposto di norme legislative e giurisprudenza di legittimità sembra venire incontro ai liberi professionisti in tema di IRAP - l'imposta regionale per le attività produttive, gravante su società di capitali e di persone, enti commerciali, imprese individuali, banche e enti finanziari, imprese di assicurazione, produttori agricoli, lavoratori autonomi e società esercenti arti e professioni.

Oltre infatti alla deducibilità dalla base imponibile del costo sostenuto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e al totale discarico dell'imposta per quei professionisti che non si avvalgono affatto di dipendenti previste dalla Legge di Stabilità 2015, sono possibili delle agevolazioni anche per altre categorie di lavoratori autonomi "in qualche modo organizzati".

La legge, infatti, lungi dall'addentrarsi in definizioni dettagliate delle categorie soggette ad IRAP, si limita invece ad indicare quale presupposto per l'assoggettabilità al tributo una generica "autonoma organizzazione" dell'attività, demandando la fissazione concreta dei confini di tale area al cosiddetto diritto vivente, ossia ai giudici. 

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze 12108 e 12111/2009), ad esempio, può parlarsi di "autonoma organizzazione" quando il contribuente è inserito in "strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, nell'impiego dei beni strumentali eccedenti il 'minimo indispensabile' e di prestazioni di soggetti terzi in maniera non occasionale".

E sempre dalla Suprema Corte giungono, in tempi molto più recenti, diverse interpretazioni pro studi professionali. In particolare, l'ordinanza 27014/2014 ha affermato che l'esistenza di un dipendente assume rilevanza ai fini dell'applicabilità del tributo solo nel caso in cui il lavoro subordinato abbia potenziato l'attività produttiva, pertanto non sarebbe indice di un'autonoma organizzazione la presenza di un collaboratore che si limiti semplicemente ad aprire la porta ai clienti o rispondere al telefono (vedi ordinanza 26991/2014).

In conclusione, dunque, sebbene questa Legge di Stabilità abbia cancellato la riduzione delle aliquote disposta dal precedente Governo Letta, non si può dire che l'attuale stato di cose sottoponga indiscriminatamente al pagamento dell'IRAP tutti i professionisti che si avvalgano di collaboratori. Anzi, l'orientamento prevalente è nel senso di escluderne l'applicabilità per buona parte degli studi associati di dimensione medio-piccola.



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