La Camera dei Deputati si trova ad esaminare la proposta di legge n. 3017-B, già approvata una prima volta dalla Camera stessa e modificata dal Senato, recante modifiche al testo uinico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Si tratta degli articoli del predetto DPR in materia di gratuito patrocinio
. Con la legge 29 marzo 2001, n.134, era stata risolta, con una forte risposta legislativa, l'annosa questione riguardante il patrocinio gratuito per i non abbienti e era stato corretto e modificato l'assetto di tale istituto, così come disciplinato dalla previgente normativa sancita dalla legge n. 217 del 1990. Tale legge risulta modificata in alcuni suoi aspetti proprio dal Testo Unico citato del 2002 ma con alcune opzioni normative che sarebbero "fuori linea" rispetto all'impianto generale dell'istituto. In particolare, l'articolo 80 del Testo Unico, stabilendo che chi è iscritto al gratuito patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi contrasterebbe con il principio e con l'essenza stessa della libertà di difesa, della scelta del difensore e delle garanzie del soggetto non abbiente il quale beneficierebbe del difensore solo a patto che questi sia iscritto nell'apposito elenco. Parallelamente, l'altra clausola della anzianità non inferiore a 6 anni contenuta nell'articolo 81 del medesimo Testo Unico sembra assai restrittiva e selettiva, soprattutto in relazione a quanto previsto in ordine al difensore d'ufficio, che la legge abilita sulla base di un biennio di attività professionale specialistica. Dall'esigenzaa di modificare queste due incongruenze è nata la proposta di legge n. 3017 che, come è buona prassi, nel corso dell'esame parlamentare si è arricchita di contenuti ulteriori. Il testo iniziale, infatti, di due articoli, mirava ad aggiungere un "anche" all'articolo 80 del citato testo Unico, così da poter ampliare notevolmente la scelta del difensore, non essendo vincolato soltanto all'appartenenza dell'apposito elenco, e, all'articolo seguente, si uniformava, nella riscrittura dell'articolo 81 del Testo Unico, al minimo biennale nell'anzianità professionale richiesta. Nel corso dell'esame parlamentare "il nuovo" articolo 80 si è ampliato: dapprima limitando la scelta più larga ai procedimenti con esclusione di quelli penali, poi, invece, ricomprendendovi tutti, ma limitando la scelta non a qualsiasi legale anche fuori degli appositi elenche, ma prevedendo la possibilità di una scelta, sempre all'interno degli elenchi speciali, ma anche al di fuori del distretto specifico iondicato dalla norma generale. E' stata quindi mantenutal la limitazione professionale, allargando l'opzione territoriale. Anche l'articolo 81 è modificato. Innanzitutto si prevede una netta distinzione nella esperienza professionale, a seconda che si tratti di processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione. Poi, l'assenza di sanzioni disciplinari esclude l'avvertimento, che viene "condonato" e le limita temporalmente ai cinque anni precedenti la domanda. Abbassa il limite minimo dell'iscrizione a due anni, come nel testo originario della proposta di legge e, infine, per quanto riguarda la cancellazione dall'Albo fa riferimento, come nel precedente requisito, alla sanzione disciplinare con esclusione dell'avvertimento. La Camera in prima lettura aveva aggiunto un articolo 81 bis riguardante il difensore nel processo penale, in quanto quel ramo del Parlamento aveva voluto tenere fuori dal generale impianto della riforma proprio il procedimento penale. Il Senato, optando per l'onnicomprensività, ha soppresso tale disposizione. Il Senato, però, ha altresì inserito nell'articolato una modifica all'articolo 83 del testo Unico citato, prevedendo l'estensione anche al difensore, delle modalità di liquidazione degli onorari già previste per l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte. Il Parlamento ha voluto modificare altresì gli articoli 101 e 103 del testo Unico. Con il primo articolo, in conformità alla linea intrapresa della "libertà territoriale" è prevista la possibilità di nomina del sostitituto del difensore e dell'investigatore anche fuori distretto; con il secondo tale allargamento è esteso al consulente tecnico di parte.

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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