Una guida su esenzioni, deduzioni, detrazioni e crediti di imposta per diminuire in modo consapevole il proprio carico fiscale alla luce delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015
Per poter risparmiare sulle imposte è sempre bene restare aggiornati in materia di agevolazioni fiscali; ecco una breve guida su esenzioni, deduzioni, detrazioni e crediti di imposta per diminuire in modo consapevole il proprio carico fiscale alla luce delle principali novità introdotte dalla L. 190/2014, c.d. Legge di Stabilità 2015.
- Esenzioni: con esenzione fiscale si intende l'esonero, per il contribuente, dal pagamento di una determinata imposta, ovvero la mancata imposizione fiscale rispetto a certi beni. In proposito, per il momento, è da segnalare una reformatio in peius rispetto al bollo auto. Per effetto della Legge di Stabilità, infatti, dal 1 gennaio 2015, anche gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico sono soggetti al pagamento del bollo mentre continuano a rimanere esenti i veicoli ultratrentennali. Buone notizie invece rispetto ai buoni pasto aziendali: dal 1 luglio 2015, l'importo esente da tassazione aumenterà dagli attuali 5,29 euro a 7 euro.
- Deduzioni: per effetto delle deduzioni, la base imponibile viene ridotta rispetto al reddito complessivo generando un risparmio di imposta. Tra gli oneri che è possibile sottrarre all'ammontare del reddito rientrano, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli integrativi; le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, ONLUS, Università, enti di ricerca, enti parco, fondazioni e associazioni di ricerca scientifica; le spese mediche e quelle di assistenza specifica per i soggetti disabili; gli assegni periodici al coniuge e gli assegni familiari stabiliti dal giudice. Le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità riguardano imprese e professionisti per i quali è prevista l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per il lavoro a tempo indeterminato eccedente le precedenti deduzioni e l'estensione della deduzione del costo del lavoro stesso anche ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole.
- Detrazioni: le detrazioni operano direttamente sull'imposta, attenuando l'imposizione fiscale per effetto della riduzione dell'imposta stessa. Le detrazioni previste dal d.p.r. 917/86, c.d. T.U. delle imposte sui redditi, riguardano i carichi di famiglia e altri oneri, tra i cui: spese sanitarie e veterinarie (prestazioni mediche, farmaci, protesi); spese funebri; spese l'istruzione secondaria e universitaria; spese per assicurazioni vita o infortuni; interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale; canoni di locazione sull'abitazione principale. Continuano anche per tutto il 2015 le detrazioni previste per le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, pari al 65%, estese altresì ex art. 47 L. 190/2014, agli interventi sulle parti comuni dei condomini, all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e interventi antisismici. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 sono detraibili al 50%; il periodo entro cui cedere o assegnare un immobili ristrutturati è stato aumentato, per effetto della Legge di Stabilità, da sei a diciotto mesi; pertanto, il contribuente potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 50% fino al 31 dicembre 2015 o del 36% a partire dal 1 gennaio 2016. La proroga fino a fine anno della detrazione IRPEF al 50% riguarda pure l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+. Per contro, la percentuale ritenuta dagli istituti di credito e dagli uffici postali in sede di accreditamento dei bonifici, per spese che l'ordinante intende detrarre per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, aumenta del doppio passando dal 4% all'8%. Infine, viene introdotta la possibilità di detrarre i versamenti liberali effettuati in favore di partiti o movimenti politici mentre l'importo massimo sul quale effettuare la detrazione del 26% in caso di erogazioni liberali in favore di ONLUS viene portato da 2.065 euro a 30.000 euro annui, adeguando allo stesso importo anche la deducibilità ai fini IRES.
- Credito d'imposta: la pretesa patrimoniale vantata nei confronti dell'erario, a seconda della sua natura, può essere fatta valere in sede di compensazione, a titolo di rimborso, ovvero per diminuire le imposte. Per tutte le imprese che effettuano investimenti nella ricerca e nello sviluppo, senza riguardo per la forma giuridica adottata, il settore economico di attività e il regime contabile, ai sensi del'art. 35 della L. 190/2014, "è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015". Mentre vengono incluse tutte le imprese e non più solo quelle con fatturato inferiore ai 500 milioni di euro, con il passaggio dal 50% al 25% delle spese, l'importo del credito viene dimezzato ma il tetto massimo del credito stesso viene raddoppiato a 5 miliardi di euro. Rispetto all'IRAP, è da segnalare che tutti le imprese e i professionisti privi di dipendenti vanteranno un credito pari al 10% dell'imposta lorda liquidata in dichiarazione annuale, da utilizzare in compensazione per il 2016. A fronte dell'aumento della tassazione dall'11% al 20% sui fondi pensione e al 26% sulle casse previdenziali professionali, sarà possibile un credito d'imposta che riconduca l'aliquota, rispettivamente, all'11% e al 20% in caso di investimenti in economia reale. Le fondazioni e gli enti non commerciali che, da un lato, vedono salire la quota imponibile sugli utili distribuiti dal 5% al 77,74%, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2014, dall'altro, beneficiano di un credito d'imposta, pari alla maggiore imposta dovuta, fruibile dal 2016.
- Esenzioni: con esenzione fiscale si intende l'esonero, per il contribuente, dal pagamento di una determinata imposta, ovvero la mancata imposizione fiscale rispetto a certi beni. In proposito, per il momento, è da segnalare una reformatio in peius rispetto al bollo auto. Per effetto della Legge di Stabilità, infatti, dal 1 gennaio 2015, anche gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico sono soggetti al pagamento del bollo mentre continuano a rimanere esenti i veicoli ultratrentennali. Buone notizie invece rispetto ai buoni pasto aziendali: dal 1 luglio 2015, l'importo esente da tassazione aumenterà dagli attuali 5,29 euro a 7 euro.
- Deduzioni: per effetto delle deduzioni, la base imponibile viene ridotta rispetto al reddito complessivo generando un risparmio di imposta. Tra gli oneri che è possibile sottrarre all'ammontare del reddito rientrano, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli integrativi; le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, ONLUS, Università, enti di ricerca, enti parco, fondazioni e associazioni di ricerca scientifica; le spese mediche e quelle di assistenza specifica per i soggetti disabili; gli assegni periodici al coniuge e gli assegni familiari stabiliti dal giudice. Le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità riguardano imprese e professionisti per i quali è prevista l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per il lavoro a tempo indeterminato eccedente le precedenti deduzioni e l'estensione della deduzione del costo del lavoro stesso anche ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole.
- Detrazioni: le detrazioni operano direttamente sull'imposta, attenuando l'imposizione fiscale per effetto della riduzione dell'imposta stessa. Le detrazioni previste dal d.p.r. 917/86, c.d. T.U. delle imposte sui redditi, riguardano i carichi di famiglia e altri oneri, tra i cui: spese sanitarie e veterinarie (prestazioni mediche, farmaci, protesi); spese funebri; spese l'istruzione secondaria e universitaria; spese per assicurazioni vita o infortuni; interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale; canoni di locazione sull'abitazione principale. Continuano anche per tutto il 2015 le detrazioni previste per le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, pari al 65%, estese altresì ex art. 47 L. 190/2014, agli interventi sulle parti comuni dei condomini, all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e interventi antisismici. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 sono detraibili al 50%; il periodo entro cui cedere o assegnare un immobili ristrutturati è stato aumentato, per effetto della Legge di Stabilità, da sei a diciotto mesi; pertanto, il contribuente potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 50% fino al 31 dicembre 2015 o del 36% a partire dal 1 gennaio 2016. La proroga fino a fine anno della detrazione IRPEF al 50% riguarda pure l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+. Per contro, la percentuale ritenuta dagli istituti di credito e dagli uffici postali in sede di accreditamento dei bonifici, per spese che l'ordinante intende detrarre per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, aumenta del doppio passando dal 4% all'8%. Infine, viene introdotta la possibilità di detrarre i versamenti liberali effettuati in favore di partiti o movimenti politici mentre l'importo massimo sul quale effettuare la detrazione del 26% in caso di erogazioni liberali in favore di ONLUS viene portato da 2.065 euro a 30.000 euro annui, adeguando allo stesso importo anche la deducibilità ai fini IRES.
- Credito d'imposta: la pretesa patrimoniale vantata nei confronti dell'erario, a seconda della sua natura, può essere fatta valere in sede di compensazione, a titolo di rimborso, ovvero per diminuire le imposte. Per tutte le imprese che effettuano investimenti nella ricerca e nello sviluppo, senza riguardo per la forma giuridica adottata, il settore economico di attività e il regime contabile, ai sensi del'art. 35 della L. 190/2014, "è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015". Mentre vengono incluse tutte le imprese e non più solo quelle con fatturato inferiore ai 500 milioni di euro, con il passaggio dal 50% al 25% delle spese, l'importo del credito viene dimezzato ma il tetto massimo del credito stesso viene raddoppiato a 5 miliardi di euro. Rispetto all'IRAP, è da segnalare che tutti le imprese e i professionisti privi di dipendenti vanteranno un credito pari al 10% dell'imposta lorda liquidata in dichiarazione annuale, da utilizzare in compensazione per il 2016. A fronte dell'aumento della tassazione dall'11% al 20% sui fondi pensione e al 26% sulle casse previdenziali professionali, sarà possibile un credito d'imposta che riconduca l'aliquota, rispettivamente, all'11% e al 20% in caso di investimenti in economia reale. Le fondazioni e gli enti non commerciali che, da un lato, vedono salire la quota imponibile sugli utili distribuiti dal 5% al 77,74%, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2014, dall'altro, beneficiano di un credito d'imposta, pari alla maggiore imposta dovuta, fruibile dal 2016.
Laura Bazzan
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