La Legge di Stabilità 2015, ha modificato radicalmente la disciplina del ravvedimento operoso.
In forza delle modifiche apportate, entrate in vigore il primo gennaio 2015, sono infatti state operate alcune modifiche che dovrebbero rendere meno contrastato il rapporto tra cittadini e amministrazione, anche se permangono alcuni problemi interpretativi che potrebbero causare non pochi problemi.
Con la procedura di incorporazione risalente al 2012, le competenze proprie dell'Agenzia del Territorio sono state acquisite dall'Agenzia delle Entrate.
Poiché nelle stesse erano comprese le attribuzioni sulla riscossione dei tributi per i servizi in tema di formazione, tenuta e aggiornamento del catasto con relativo controllo delle funzioni connesse con l'irrogazione delle sanzioni, le innovazioni apportate vengono applicate anche in materia di sanzioni amministrative riguardanti la violazione di norme catastali.
In questo quadro, un aspetto molto importante è rappresentato proprio dal ravvedimento operoso, ovvero la regolarizzazione spontanea delle violazioni e omissioni commesse, in cambio di una sanzione meno elevata rispetto a quella prevista.
L'ambito in cui viene applicato l'istituto, riguarda le "irregolarità" riscontrate nella documentazione presentata e le "omissioni o inosservanze dei termini temporali per l'assolvimento" degli obblighi cui debbono sottostare gli intestatari di beni immobili.
Se le prime possono essere sanate su invito dell'ufficio, le seconde sono oggetto del ravvedimento operoso, dietro pagamento di una sanzione di natura amministrativa.
Mentre prima della Legge di Stabilità, l'arco temporale che permetteva di rimediare all'infrazione era molto limitato e legato alla mancata contestazione della stessa, ora le preclusioni sono limitate alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Inoltre viene introdotta una maggiore gradualità sul fronte del pagamento delle sanzioni.
Il tutto con il chiaro obiettivo di favorire un rapporto più disteso tra Fisco e contribuenti.
Su FiscoOggi.it, la rivista dell'Agenzia delle Entrate è stata anche pubblicata la seguente tabella comparativa tra il vecchio e il nuovo regime:
Regolarizzazione | Norma | Nuovo ravvedimento | Vecchio ravvedimento |
Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore | lettera a-bis) | sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittale | __ |
Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione 1) | lettera c) | sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale | |
Entro 1 anno dall'omissione o dall'errore 2) | lettera b) | sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale | |
Entro 2 anni dall'omissione o dall'errore | lettera b-bis) | sanzione ridotta a 1/7 del minimo edittale | __ |
Oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore | lettera b-ter) | sanzione ridotta a 1/6 del minimo edittale | __ |
Per saperne di più vedi:
Nuovo ravvedimento operoso: più chance anche per il catasto - FiscoOggi.it
Rimodulati, a favore dei contribuenti, termini e ipotesi per la regolarizzazione e la correzione spontanea di errori e omissioni, con il conseguente taglio sulle pene irrogabili