Lista unica nazionale e requisiti più stringenti per l'inserimento

È stata approvata ieri sera la riforma della nuova difesa d'ufficio, da un Consiglio dei Ministri convocato in tutta fretta dati i tempi stretti della scadenza della delega previsti dall'art. 16 della legge professionale forense.

Come stabilito dall'art. 16 della l. n. 247/2012, infatti, il Governo aveva 24 mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge per procedere con decreto legislativo al riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio.

Il decreto, restituito al Cdm dopo aver acquisito i pareri delle commissioni giustizia e bilancio di Camera e Senato, ne ha recepito le condizioni presentando una veste modificata rispetto al testo approvato lo scorso ottobre dall'esecutivo.

Lista unica nazionale e requisiti più stringenti per l'inserimento. Questi i pilastri fondamentali delle nuove norme che, come si legge nel comunicato del Governo rappresentano "un ulteriore tassello per il completamento della disciplina dell'ordinamento della professione forense".

Ecco, di seguito, i punti principali della riforma:

 

-     Lista nazionale dei difensori d'ufficio

L'elenco dei difensori d'ufficio, oggi tenuto presso i Consigli dell'ordine locali, sarà unificato a livello nazionale e la competenza in ordine alle iscrizioni e all'aggiornamento sarà attribuita al Consiglio nazionale Forense.

 

-     Requisiti per l'iscrizione

Per poter essere iscritti nell'elenco, gli avvocati dovranno assicurare la qualificazione professionale, dimostrando di possedere almeno uno tra i seguenti tre requisiti: - esperienza professionale almeno quinquennale in materia penale; - partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale con superamento di apposito esame finale;  - possesso del titolo di specialista in diritto penale (la cui regolamentazione è in fase di completamento).

 

-     Regime transitorio

In via transitoria, i professionisti attualmente presenti negli elenchi tenuti dai COA saranno iscritti automaticamente all'elenco nazionale, ma entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di riforma, avranno l'onere di dimostrare la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per mantenere il diritto all'iscrizione.

 

-     Iscrizione e cancellazione

Sulla richiesta di iscrizione e sui criteri per la designazione dei difensori d'ufficio provvederà il Consiglio Nazionale Forense, acquisito il parere del Consiglio dell'ordine territoriale, cui gli interessati dovranno inoltrare la relativa domanda unitamente alla documentazione necessaria (che periodicamente, peraltro, dovrà essere aggiornata con la dimostrazione dei requisiti necessari ai fini del mantenimento dell'iscrizione).

Quanto alla cancellazione, al fine di garantire una stabilità idonea nell'esercizio delle funzioni, i professionisti non potranno chiedere la cancellazione dall'elenco prima di un biennio dall'iscrizione.

 


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: