Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista
Partiamo da un caso concreto.
Il signor M., effettivo dell'Esercito italiano, agisce per l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli effetti del decreto ministeriale n. 2xxx con il quale è stata rigettata l'istanza per ottenere il riconoscimento della dipendenza di infermità sofferta dalla stesso da causa di servizio e la contestuale concessione dell'equo indennizzo, nonchè per l'annullamento del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 2xxx.
La domanda è accompagnata da quella dichiarativa della dipendenza da causa di servizio della patologia per cui il ricorrente propone causa, del diritto all'equo indennizzo, nonché del diritto al risarcimento del danno da ritardo, con condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento dell'equo indennizzo, maggiorato degli accessori di legge, e al risarcimento ex articolo 2 bis legge n. 241/90 da determinarsi in via equitativa.
M. espone di aver svolto, dalla data di sua immissione in servizio, i seguenti compiti:
1) pulizia e preparazione dei mezzi, delle armi e degli equipaggiamenti utilizzati dalle Forze armate nazionali in Kosovo;
2) pulizia e preparazione all'azione di mezzi blindati (VCC);
3) partecipazione a campi di addestramento in Ucraina e in Sardegna, con l'incarico di conduttore di automezzi;
4) partecipazione a operazioni militari in Iraq e in Libano, con l'incarico di pilota di mezzi cingolati e conduttore di automezzi vari.
Tali mansioni operative avrebbero purtroppo comportato la sua esposizione all'uranio impoverito.
Racconta di essere stato sottoposto negli anni dall'Esercito a una serie ripetuta e ravvicinata di vaccini, con la conseguenza dell'indebolimento del sistema immunitario.
Tali circostanze avrebbero concausato lo sviluppo da parte del ricorrente della leucemia acuta linfoblastica linfocitaria; si tratta di malattia che in genere colpisce i bambini al di sotto dei 3 anni di età, e che raramente si riscontra in persone adulte.
Sennonché il Comitato di verifica per le cause di servizio ha escluso qualsivoglia legame eziologico tra la patologia contratta dal ricorrente e l'attività svolta quale effettivo dell'esercito: a tale parere si è conformato il Ministero della Difesa con il decreto impugnato.
Vediamo l'orientamento sulla questione del Tar Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 549/2014.
Questi i ragionamenti.
Il Comitato di verifica, dopo aver ricordato la natura delle leucemie e le possibili cause, ha escluso che nel caso di specie l'infermità contratta dal ricorrente fosse da ricondurre a causa di servizio, perché "le caratteristiche inerenti al tipo di attività e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinati".
Si tratta però di motivazione apodittica e comunque totalmente insufficiente e inidonea a giustificare, per relationem, il provvedimento finale di diniego.
Come infatti risulta dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta richiamata da parte ricorrente, è ben nota la tossicità dell'uranio impoverito e dei residuati della combustione e gassificazione dello stesso.
Ancorché, la comunità scientifica non sia giunta a conclusioni definitive e condivise, è impossibile disconoscersi i rischi per la salute umana derivanti dall'esposizione a uranio impoverito, precipuamente nei casi di inalazione, ingestione e assorbimento da parte del sistema circolatorio tramite ferite aperte.
Si tratta all'evidenza di rischi cui va incontro in misura particolare il personale militare impiegato in specifici contesti e in specifiche mansioni, così come è accaduto al Sig. Mario.
La Commissione di inchiesta parlamentare ha ritenuto necessario focalizzare l'attenzione sull'influenza che il carico vaccinale, specie se eseguito in violazione delle buone pratiche di somministrazione, ovvero associato ad attività operative caratterizzate da un elevato livello di stress fisico, potrebbe avere nella riduzione delle capacità di difesa immunitaria del vaccinato.
Inoltre, la Commissione ha ricordato come la letteratura scientifica si stia orientando verso la tesi della multifattorialità nella genesi delle malattie tumorali, ivi comprese le leucemie.
Ne consegue che tanto l'esposizione a uranio impoverito, quanto la multi vaccinazione potrebbero essere concause, nel senso richiesto dalla normativa ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente equo indennizzo, della malattia leucemia acuta linfoblastica linfocitaria sviluppata da Mario.
Il Comitato di verifica si è limitato a negare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda dell'interessato, con una formula di stile ("dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti"), senza dare conto delle ragioni tecniche per le quali si sia giunti alla conclusione contestata.
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