Avv. Francesco Pandolfi cassazionista
Il Tar di Campobasso viene chiamato ad accertare se da parte del Ministero della Difesa vi sia stata a danno di un Militare la violazione di specifichi obblighi di protezione e di informazione ex art. 2087 c.c., con specifico riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro.
I magistrati giungono ad accogliere la domanda del ricorrente, o meglio dei suoi eredi (Tar Campobasso, sentenza n. 693/14 ).
Il ricorrente, Maresciallo capo in servizio permanente effettivo nell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incidente occorsogli il (...) e quantificati in via approssimativa in euro 434.626,47 per danno biologico da invalidità permanente, oltre al danno biologico da invalidità temporanea totale e parziale, alla perdita patrimoniale derivante dall'incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica, al danno morale, al rimborso delle spese mediche, con interessi e rivalutazione monetaria.
Ha premesso di aver svolto servizio presso il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di (...) e di (...), con l'incarico di effettuare controlli presso presidi ospedalieri pubblici e privati, studi odontoiatrici, ambulatori medici, discariche di rifiuti speciali, in particolare, di essersi punto ad un dito della mano destra con un ago di una siringa infetta mentre stava eseguendo dei controlli presso l'ospedale civile di S.
Riferisce di aver contratto, a seguito di tale evento, una seria patologia, ha dovuto sottoporsi nel (...) ad un intervento cui seguivano numerosi ricoveri dovuti al progressivo aggravarsi dalla malattia, documentati dalle cartelle cliniche depositate in giudizio.
Viene sottoposto a visita presso il Centro Militare legale di Chieti che ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la grave patologia contratta, evento che viene annotato sul foglio matricolare.
Il Ministero della Difesa gli riconosce l'indennità speciale una tantum a norma dell'art. 7 ultimo comma dpr 738/81 per l'invalidità derivatagli dalla predetta infermità dipendente da causa di servizio; disattende tuttavia la richiesta di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, da inabilità temporanea totale e parziale, come pure del danno conseguente alla diminuita capacità lavorativa specifica.
Nelle more del giudizio decede il ricorrente; la causa viene quindi riassunta dagli eredi.
Viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura, l'entità del danno biologico subito dal ricorrente e la sua compatibilità, dal punto di vista eziologico, con quanto riferito dall'esponente circa l'evento causativo del danno.
Il ctu ragiona nel seguente modo.
Trattandosi di verifica da condurre su rifiuti in ambito ospedaliero, doveva ritenersi certamente prevedibile il rischio di una impropria commistione tra rifiuti alimentari e rifiuti speciali ospedalieri a rischio infettivo.
La circostanza che si tratti di negligente gestione dello smaltimento di rifiuti da parte della struttura ospedaliera, in patente violazione degli artt. 355 e 356 del DPR n. 547/1955 in tema di sicurezza sul lavoro, non esimeva l'amministrazione militare dal prevedere, proprio alla luce dei compiti istituzionali affidati al N.A.S., che le regole in materia potessero essere violate con conseguente esposizione dei militari addetti ai controlli, ad uno specifico e prevedibile rischio elettivo: i dispositivi di sicurezza dovevano pertanto essere adeguati a fronteggiare proprio tale specifica tipologia di rischio, reso ancora più concreto dai compiti di contrasto alle violazioni in materia assolti dal N.A.S.
Sebbene l'ispezione avesse per oggetto il controllo circa la possibile somministrazione di cibi avariati, la necessità di svolgere le verifiche in un ambiente, quale quello ospedaliero, caratterizzato dalla diffusa circolazione di diverse tipologie di rifiuti, tra cui, in primis, quelli sanitari (che ricomprendono, accanto a quelli a rischio infettivo, o provenienti da attività di ricerca o di diagnostica anche quelli taglienti), rendeva prevedibile e concreto il pericolo di uno smaltimento promiscuo, con conseguente necessità di dotare gli operatori di adeguati dispositivi di protezione atti a prevenire il pericolo di taglio o di infezione in caso di contatto accidentale.
La prevedibilità e quindi la conseguente evitabilità di tali eventi è confermata dalla stessa perizia laddove il CTU afferma che" tali prodotti di scarto (i rifiuti ospedalieri a rischio infettivo) per la loro capacità di ledere la cute integra, presentano un rischio permanente di veicolare infezioni nei soggetti che li manipolano, anche se non appaiono macroscopicamente...contaminati da sangue o altri liquidi biologici".
Per tale motivo, un gran numero di infortuni e di malattie professionali che si verificano nelle aziende sanitarie sono riconducibili all'inappropriata gestione dei rifiuti. Infatti, la quasi totalità degli eventi in oggetto sono dovuti alla negligenza degli operatori che non provvedono a manipolare e smaltire correttamente i taglienti o pungenti, per es. non riposizionando il cappuccio o inserendoli in contenitori non idonei (es. sacchi per rifiuti urbani)".
La mancata dotazione di dispositivi di protezione idonei configura dunque un'ipotesi di colpa generica per inosservanza di cautele doverose collegate al rischio specifico, proprio dell'ambiente ospedaliero, di incappare accidentalmente in uno smaltimento irregolare di rifiuti con conseguente probabile esposizione degli operatori nelle operazioni di controllo al pericolo di entrare in contatto con rifiuti a rischio infettivo, da cui la necessità non solo di informarli preventivamente su tali rischi ma anche di dotarli di adeguati dispositivi di protezione idonei a proteggerli in caso di punture o tagli.
Del resto, come evidenzia lo stesso CTU, è lo stesso art. 373 del DPR n. 547/1955 in tema di sicurezza sul lavoro, in vigore all'epoca dei fatti, a prescrivere, con riferimento ai prodotti taglienti e/o pungenti che "Nella fabbricazione, manipolazione o impiego di materie o prodotti taglienti o pungenti quali lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere adottati mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti ad evitare il contatto diretto delle stesse materie o prodotti con le mani od altre parti scoperte del corpo o comunque a ridurre al minimo la pericolosità della manipolazione".
Tanto premesso, mentre in prima battuta il CTU esclude la sussistenza di una colpa specifica valorizzando l'oggetto della verifica ispettiva a cui correla la idoneità del dispositivo di protezione assegnato in dotazione al -OMISSIS-, pervenendo pertanto alla conclusione della idoneità dei guanti in lattice monouso a preservare il milite da esposizioni a rischio, trattandosi di rifiuti alimentari, il Tar va oltre e accoglie la domanda.
Dicono infatti i saggi Magistrati: il ragionamento ( del ctu ) pecca di astrattezza atteso che non considera le caratteristiche dell'ambiente ospedaliero caratterizzato da un elevato rischio di smaltimento promiscuo di rifiuti alimentari e speciali, a rischio infettivo, anche in considerazione della elevata complessità del processo di raccolta caratterizzato da una molteplicità di centri di produzione dei rifiuti e dalla difficoltà a coordinarli efficacemente nel rispetto delle norme che già all'epoca imponevano di contrassegnare in modo chiaro e distinguibile i contenitori destinati alla raccolta di materiali pericolosi o nocivi tra cui gli oggetti taglienti o puntuti (artt. 355 e 356 dpr n. 547/1955) e ciò anche a motivo dell'elevato numero di persone a rischio di condotte inappropriate nelle modalità di raccolta (personale medico, paramedico e ausiliario) che possono generare ricorrenti e variegate situazioni di pericolo per la salute.
Se dunque non sussiste una colpa specifica in relazione all'oggetto della verifica ispettiva, v'è certamente colpa generica per inosservanza di cautele doverose, in relazione alle specifiche mansioni del NAS ed alle caratteristiche dell'ambiente ospedaliero, aggravata dalla assenza di una preventiva adeguata informazione dei rischi di esposizione ad agenti biologici (approntata solo a decorrere dal 3xxxxx), come confermato dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri con nota del 2xxxxx2 in risposta a richiesta di chiarimenti sul punto del Tar.
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