Posto che l'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67 sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa "l'esclusione della punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni" e che in adempimento di quella legge doveva essere emanato un decreto che prevedesse la non punibilità per i fatti di particolare tenuità relativi a reati puniti con pene fino a cinque anni, la Commissione Giustizia il 3 febbraio 2015 ha approvato il parere favorevole al Decreto Legislativo in tema di tenuità del fatto.
Il provvedimento, consente, in caso di reati con pena massima edittale fino a cinque anni o con pena esclusivamente pecuniaria, di non punire i comportamenti occasionali e di scarsa gravità.
La decisione spetterà, comunque, sempre al giudice che dovrà rigorosamente attenersi nella valutazione della gravità del fatto ai criteri fissati dall'articolo 133 del codice penale e dovrà tenere in debito conto anche l'eventuale opposizione della vittima.
Naturalmente l'assoluzione per tenuità del fatto non pregiudica il risarcimento del danno in sede civile.
L'operatività del nuovo istituto è esclusa qualora si tratti di reati connotati da motivi abietti o futili, da sevizie o crudeltà o commessi in violazione del sentimento di pietà per gli animali e ai danni di persone (anche per età) indifese. È esclusa la tenuità in presenza di recidiva semplice o condotte abituali e reiterate o quando dal fatto derivi la morte.