di Roberto Paternicò. Così esordisce la premessa all'art.1 del Disegno di Legge 3/205 A.C. n.2844 presentato per la discussione alla Camera dei Deputati:
"Il sistema bancario europeo è interessato da cambiamenti di notevole rilevanza. In risposta alla crisi, l'Unione europea ha realizzato una profonda revisione dell'architettura della regolamentazione e della supervisione sulle banche. Ciò rende assolutamente indifferibile e urgente avviare anche in Italia un immediato processo riordino, con particolare riferimento agli istituti che, in ragione della dimensione dei profitti ma anche per le peculiarità della disciplina vigente rispetto a quella di altre forme organizzative dell'impresa creditizia, possono avere perduto o non avere mai acquisito caratteristiche mutualistiche.
Va anche considerato che uno degli effetti della crisi è stata la contrazione nell'erogazione del credito (il cosiddetto credit crunch).
In tale prospettiva è evidente che il rafforzamento e la capitalizzazione di alcune banche (le banche popolari) caratteristiche dell'ordinamento italiano del credito, attraverso il ripensamento della loro forma organizzativa, costituisce un passo essenziale per l'ammodernamento del sistema."
La riforma, in discussione alla Camera dei Deputati, nell'affrontare l'intera tematica sulle Banche Popolari prevede specifici interventi.
Sono previsti limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari (con attivo superiore a 8 miliardi di euro) e l'applicazione di una disciplina uniforme in relazione alle maggioranze previste per le vicende societarie nonché per quella relativa alle trasformazioni e fusioni. Le Popolari potranno emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto e la nomina degli organi di governo non sarà più di solo appannaggio degli organi sociali.
Aumenteranno i poteri dell'assemblea dei soci e sarà limitato il cd "voto capitario" (una testa un voto), consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci (persone giuridiche) più di un voto.
Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - TUB), sarà modificato proprio nella parte che disciplina detti Istituti (articoli da 28 a 32). Le banche popolari, riconosciute dal nostro ordinamento, sono istituti di credito costituiti come società cooperative ed, in genere, svolgono la propria attività nel mercato nazionale, a differenza degli altri Istituti di credito che possono operare, anche, in mercati esteri.
Nessun socio può detenere azioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà di prevedere nello statuto limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento (art.23-quater del D.L. n. 179 del 2012)
Il numero minimo di soci non può essere inferiore a duecento ed il consiglio di amministrazione può rigettare la domanda di ammissione a socio, con motivazione.
Dott.Roberto Paternico'
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