La stretta sui "vantaggi" penitenziari ai condannati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso è legge dello Stato dal 12 febbraio scorso.
La Commissione giustizia della Camera ha, infatti, approvato, all'unanimità in sede legislativa, la proposta di legge (relatore il pieddino Davide Mattiello) che esclude dai benefici penitenziari l'art. 416-ter, modificando il comma 1 dell'art. 4-bis della l. n. 354/1975 e il comma 3-bis dell'art. 51 del codice di procedura penale.
Per effetto delle modifiche, pertanto, i condannati per voto di scambio non potranno più accedere al lavoro esterno, né ai permessi premio e alle misure alternative (detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova). Inoltre, le funzioni di pm nelle indagini preliminari e nel processo di primo grado con riguardo alla fattispecie di reato sono attribuite alla procura distrettuale antimafia.
L'inasprimento del trattamento processuale e penitenziario dei detenuti ex art. 416-ter, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si colloca nel solco del potenziamento e ampliamento della punibilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, oggetto di riforma dieci mesi fa ad opera della l. n. 62/2014 che ha dilatato le condotte incriminate (includendo nelle gamma dei fatti punibili anche le promesse o l'erogazione oltre che di denaro anche di altre utilità) e modificato la cornice sanzionatoria, riducendola proporzionalmente.
Un "ritocco", dunque, quello attuale, che risponde a quel sistema del c.d. "doppio binario" già previsto nell'ordinamento per l'associazione mafiosa e i reati di particolare gravità e che vedrà, secondo quanto affermato dalla stessa Commissione, prossimamente, un innalzamento delle pene proporzionale all'aumento delle pene annunciato per il 416-bis c.p.
Testo della proposta di legge su voto di scambio