CON LA SABATINI BIS: FINANZIABILE L'ACQUISTO DI MEZZI PER TRASPORTO MERCI TERRESTRE ED AEREO E ALLARGAMENTO AL SETTORE ITTICO
La Legge Sabatini è stata rifinanziata ed ha preso il nome di Sabatini bis: potranno accedervi anche le imprese che operano nei settori del trasporto merci su strada e trasporto aereo anche per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto.
Questa è una importante novità che arriva con la circolare del Ministero dello Sviluppo del 23 febbraio 2015, e che riapre anche lo strumento agevolativo alle PMI appartenenti al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
Il Ministero ha fornito inoltre importanti chiarimenti nell'ambito delle nuove risposte alle FAQ, pubblicate il 17 febbraio 2015 sul proprio sito internet.
In merito ai tempi per richiedere l'erogazione delle quote di contributo successive alla prima concessione , viene precisato che ciascuna richiesta di erogazione successiva alla prima potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente, nel rispetto del piano temporale riportato nel decreto di concessione.
Quindi , la Sabatini bis allarga il raggio di azione.
Con la Circolare n. 14166 del 23 febbraio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, apre la possibilità :
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per le imprese di trasporto merci su strada e per via area di accedere allo strumento agevolativo anche per finanziare l'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto.
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Per le imprese operanti nel settore ittico
Infatti , la circolare, inoltre, permette di nuovo alle PMI settore della pesca di inoltrare le domande di contributo.
NUOVA SABATINI NEL SETTORE ITTICO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO COMUNITARIO
Adeguata al nuovo regolamento comunitario di esenzione n. 1388/2014, relativo al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata recentemente pubblicata la circolare n. 14166 del 23 febbraio 2015, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, adeguata al nuovo regolamento comunitario di esenzione n. 1388/2014, relativo al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e ad integrazione dei contenuti della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567.
Pertanto, dal 23 febbraio 2015, dovrà essere utilizzato il modulo compilabile e predisposto per la presentazione della domanda , disponibile nella sezione dedicata del sito.
Con la presente circolare, sono inoltre forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle novità introdotte dal regolamento (UE) n. 651/2014 (cosiddetto regolamento GBER).
Il nuovo modulo per la presentazione della domanda da utilizzare a partire dal 23 febbraio 2015 è pubblicato in allegato alla circolare, sul sito del Ministero
Nuovo modulo per la presentazione delle domande
Al fine di recepire le suddette modifiche, il MISE ha pubblicato il nuovo modulo per la presentazione delle domande.
Ma le novità per la Sabatini bis non sono soltanto queste.
Il Ministero ha fornito anche interessanti chiarimenti con alcune nuove FAQ, pubblicate sul proprio sito il 17 febbraio 2015.
Novità per le imprese dei settori del trasporto merci su strada e trasporto aereo
Relativamente ai settori del trasporto merci su strada e trasporto aereo, la circolare n. 14166/2015, come precedentemente accennato, precisa che sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto.
L'estensione dell'ambito oggettivo è una diretta conseguenza del nuovo Regolamento UE n. 651/2014, che modifica sostanzialmente la definizione di "attivi materiali" data dal precedente Regolamento CE n. 800/2008.
Quest'ultimo infatti prevedeva che nel settore dei trasporti , le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto fossero ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.
Il nuovo Regolamento UE n. 651/2014, invece, elimina tale limitazione, comprendendo, pertanto, tra gli investimenti ammissibili per le imprese operanti nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo anche i mezzi e le attrezzature di trasporto.
Regolamento 800/2008, articolo 2, punto 10 (in vigore fino al 30 giugno 2014*) | Regolamento UE n. 651/2014, articolo 2, punto 29 (in vigore dal 1° luglio 2014* al 31 dicembre 2020) |
Si definiscono "attivi materiali" (...) gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo. |
Si definiscono "attivi materiali" gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature. |
* I regimi esentati in forza del Regolamento 800/2008 hanno potuto continuare a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di 6 mesi e quindi fino al 31 dicembre 2014 |
Novità per il settore della pesca
La circolare n. 14166/2015 aggiorna inoltre la precedente circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014 al nuovo regolamento europeo di esenzione n. 1388/2014 relativo alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Conseguentemente, dal 23 febbraio 2015 le imprese ittiche possono presentare nuovamente domanda di agevolazione.
Si riportano qui di seguito le nuove FAQ riportate sul sito del MISE
Le nuove FAQ emanate dal MISE
Importanti chiarimenti sono stati forniti dal MISE nell'ambito delle nuove risposte alle FAQ, pubblicate il 17 febbraio 2015 sul proprio sito internet.
Per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento non è necessario aver pagato le fatture . |
In una delle nuove risposte, il Ministero precisa che la dichiarazione di ultimazione può essere trasmessa solo dopo l'emissione di tutte le fatture, ma non è necessario il pagamento delle stesse che, invece, rileva ai fini della presentazione della richiesta di erogazione in cui l'impresa dichiara di aver effettuato il pagamento a saldo, allegando le liberatorie dei fornitori.
Come rettificare i dati erroneamente inseriti nella piattaforma per la richiesta di erogazione
Viene inoltre specificato che nella piattaforma informatica predisposta per la richiesta di erogazione del contributo (disponibile all'indirizzo https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/Imprese) sono presenti apposite funzionalità che consentono di apportare modifiche ai dati sia durante la compilazione dei campi, salvando i dati durante l'inserimento con possibilità di riprendere successivamente la compilazione, che successivamente alla generazione della modulistica da firmare digitalmente.
Non è possibile, invece, modificare le informazioni dopo aver completato la trasmissione della documentazione firmata, attività con la quale si chiude il processo di richiesta della prima quota di erogazione.
Eventuali richieste straordinarie di sblocco dopo la trasmissione della documentazione firmata dovranno essere spedite a mezzo Pec all'indirizzo benistrumentali@pec.sviluppoeconomico.gov.it e saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Ministero.
Tempistica per richiedere l'erogazione delle quote di contributo successive alla prima
In merito alla tempistica per richiedere l'erogazione delle quote di contributo successive alla prima, il Ministero chiarisce che ciascuna richiesta di erogazione successiva alla prima potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente, nel rispetto del piano temporale riportato nel decreto di concessione.
Apposita dicitura in ogni fattura
Vengono inoltre fornite le indicazioni sulle modalità per apporre (sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo) la dicitura:
"Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69".
Nello specifico, in caso di investimento in leasing la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse.
In caso di investimento in ordinario la dicitura dovrà essere apposta da parte dell'impresa beneficiaria.
A tal proposito, il Ministero ricorda che, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 comma 4 del DM 27 novembre 2013, la fattura che nel corso di controlli e verifiche venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
MODULO DOMANDA SABATINI BIS COMPILABILE
CIRCOLARE MIDE N 14166 DEL 23/02/2015
MISE TESTO AGGIORNATO DELLA CIRCOLARE DEL 10/02/2014
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