di Marina Crisafi - È stato un voto unanime quello espresso ieri dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato sul disegno di legge contro i "bulli" su internet.
L'obiettivo del ddl n. 1261 è quello di contrastare il dilagante fenomeno del cyber-bullismo, inteso come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica" in tutte le sue espressioni, con azioni a carattere preventivo e con strategie di attenzione e tutela ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
A tale scopo, date le sempre più preoccupanti dimensioni del fenomeno, il disegno di legge dà il via libera a corsi specifici di formazione per il personale scolastico e stanzia risorse idonee anche per la formazione del personale della polizia postale, prevedendo altresì un tavolo interministeriale permanente, che sarà coordinato dal Miur.
Sotto il profilo delle tutele, invece, è prevista la rimozione dei contenuti offensivi dai social network e più in generale da internet a seguito di una mera segnalazione da parte degli interessati.
Potranno richiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato diffuso nella rete internet, anche i minori purchè abbiano compiuto 14 anni, altrimenti sarà necessaria apposita istanza da parte di ciascun genitore o del soggetto esercente la responsabilità del minore leso.
I gestori dovranno provvedere entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza; in caso contrario, l'interessato potrà rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale dovrà provvedere entro le 48 ore successive.
Attualmente, come sottolineato anche dalla prima firmataria del testo, la pieddina Elena Ferrara, il cyber-bullismo non è un reato (salvo che non si configurino condotte perseguibili penalmente, come stalking, minacce, molestie, ecc.). Non si tratta, pertanto, di una "legge sanzionatoria", fermo restando che, fin quando non venga proposta querela o presentata denuncia per eventuali reati connessi alla condotta perpetrata online, i minori responsabili, ove di età superiore agli anni quattordici, nei confronti degli altri minorenni, vedranno applicata la procedura dell'"ammonimento" (ex art. 8 d.l. n. 11/2009 convertito dalla l. n. 38/2009).
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