Con D.M. 12 maggio 2004 il Ministro delle attivita' produttive ha determinato le modalità di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di inizio e cessazione attività ai fini I.V.A. di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Le imprese individuali e i soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative possono presentare la dichiarazione su supporto cartaceo utilizzando in duplice esemplare il modello AA7/7 o il modello AA9/7approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002, o su supporto informatico per via telematica. I soggetti diversi dalle imprese individuali presentano la dichiarazione solo per via telematica, ovvero su supporto informatico.
(Ministero delle attività produttive, D.M. 12/05/2004, G.U. 27/05/2004, 123)
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
(Ministero delle attività produttive, D.M. 12/05/2004, G.U. 27/05/2004, 123)
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: