di Marina Crisafi - Arrivano gli assegni bancari e circolari in formato elettronico. A stabilirlo è il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 205 del 3 ottobre 2014, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale (n. 54/2015) ed entrato in vigore lo stesso giorno.
Secondo il nuovo regolamento (ex r.d. n. 1736/1933, c.d. "legge assegni"), si ha presentazione al pagamento in forma elettronica, quando il trattario o l'emittente (ossia banche o altri soggetti abilitati presso cui è detenuto il conto di traenza dell'assegno o che hanno emesso l'assegno circolare per una somma disponibile al momento dell'emissione), ricevono dal negoziatore (cioè la banca o altro soggetto abilitato cui l'assegno è girato per l'incasso), l'immagine dell'assegno, intendendo con tale termine la copia per immagine dell'assegno su supporto informatico conforme all'originale cartaceo.
La trasformazione in formato elettronico degli assegni cartacei (c.d. "dematerializzazione") può essere effettuata dal negoziatore ovvero affidata, sotto la sua esclusiva responsabilità, anche a soggetti terzi, che dispongano della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonché dei requisiti previsti dal regolamento della Banca d'Italia per esercitare in maniera professionale ed affidabile tale attività.
In ordine ai tempi di pagamento, il decreto precisa che il negoziatore presenterà il titolo (bancario o circolare) in pagamento "non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso".
Di fronte al mancato pagamento dell'assegno elettronico, il protesto o la constatazione equivalente potranno essere fatti valere esclusivamente per via telematica secondo le regole definite dal regolamento apposito della Banca d'Italia (che può estendere la modalità telematica anche al protesto e alla constatazione equivalente degli assegni presentati in forma cartacea).
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