di Marina Crisafi - Il Consiglio dei Ministri ha detto si alla versione finale del decreto legislativo sulla tenuità del fatto "corredata" del parere "condizionato" della Commissione giustizia della Camera (Vedi: "Tenuità del fatto: ok della Camera ma non in caso di crudeltà e sevizie") e diramata con urgenza dalla presidenza.
Il provvedimento mira ad escludere dall'ordinamento la punibilità dei reati caratterizzati da particolare tenuità del fatto, anche al fine di alleggerire il carico della giustizia, ma tenendo conto delle indicazioni emerse in commissione, non ammette a priori l'archiviazione di fronte a determinate modalità di condotta e fissa condizioni e termini per la sua applicazione.
Ecco in sintesi le principali novità:
La "tenuità del fatto"
Il decreto legislativo inserisce nel codice penale il nuovo art. 131-bis che prevede la non punibilità per i reati con pena massima fino a 5 anni o esclusivamente pecuniaria, quando l'offesa è caratterizzata da comportamenti occasionali e da scarsa gravità, tale che l'esiguità del pericolo o del danno è da considerarsi di rilevanza assai limitata.
Le esclusioni
Non si potrà mai pervenire all'archiviazione del fatto di fronte a delitti connotati dalle seguenti modalità di condotta: "l'avere agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa, anche in riferimento all'età".
L'irrilevanza dell'offesa sarà esclusa, ovviamente, su espressa indicazione della Commissione Giustizia, nei casi in cui la condotta abbia cagionato, o da essa siano derivate, "quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona".
La "non abitualità"
Al fine di far scattare l'archiviazione, il comportamento deve essere "non abituale".
Anche questa è una delle condizioni dettate dalla Commissione giustizia nel parere favorevole al decreto delegato.
Il comportamento sarà considerato abituale, escludendo quindi l'applicazione della non punibilità anche per i fatti di "particolare tenuità", quando "il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole", nonché "nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".
Nessun automatismo
In ogni caso, la decisione sulla tenuità o meno del fatto andrà valutata dal giudice, senza nessun automatismo.
Il giudice dovrà esprimere la propria valutazione anche in base alla personalità dell'autore del fatto, tenendo in debito conto l'eventuale opposizione delle vittime, e comunque attenendosi rigorosamente ai criteri fissati dall'art. 133 del codice penale.
Inserimento nel casellario
L'esclusione dalla punibilità del reato non consisterà in un intervento di depenalizzazione.
Infatti, come spiega la stessa relazione al decreto, non si tratta di un "verdetto di assoluzione", ma di un accertamento, in via definitiva, che il reato è stato commesso dall'imputato e dichiarato non punibile.
Il procedimento si concluderà, perciò, con un decreto di archiviazione che sarà inserito nel casellario giudiziario, anche in guisa di evitare che il soggetto possa usufruire una seconda volta dell'applicazione della tenuità del fatto.
Risarcimento danni
L'accertamento del fatto illecito, quantunque dichiarato non punibile, avrà autonoma rilevanza ai fini del risarcimento del danno nel giudizio civile.
L'archiviazione, infatti, come espressamente sancito dal decreto, non pregiudica il risarcimento in sede civile alla persona offesa.
Informativa
Tra le condizioni imposte dalla Commissione Giustizia e recepite dal decreto legislativo c'è l'obbligo di informativa sia alla persona offesa che a quella indagata (la quale potrebbe avere interesse a proseguire il giudizio per ottenere la piena assoluzione e non un'archiviazione che risulta nel casellario) da parte del pm in ogni caso di avvenuta archiviazione (e non solo dietro richiesta).
Entro 10 giorni dall'avviso del pubblico ministero, entrambe le parti potranno opporsi nel merito all'archiviazione.
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