Si avvicina al traguardo finale il d.l. n. 3/2015, il c.d. "decreto banche" che ha ricevuto stamattina il via libera dalla Camera

di Marina Crisafi - Si avvicina al traguardo finale il d.l. n. 3/2015, il c.d. "decreto banche" che ha ricevuto stamattina il via libera dalla Camera con 290 sì, 149 no e 7 astenuti, passando al Senato per il secondo e definitivo esame, dati i tempi stretti per la conversione in legge (entro il 25 marzo).

Il testo licenziato dalla Camera esce sostanzialmente mutato rispetto all'impianto originario soprattutto sul fronte degli incentivi alle imprese. Rimane pressoché inalterata la trasformazione delle più grandi banche popolari in spa e la semplificazione della portabilità dei conti correnti.

 

Ecco le novità, suddivise in base alle tre macroaree principali, sulle quali il Senato dovrà esprimere il voto finale:

 

-     Banche popolari

Dopo la bocciatura dell'emendamento che richiedeva un asset netto superiore ai 30 miliardi (conformemente alla soglia della vigilanza Bce), la riforma varata dall'esecutivo Renzi trasforma le banche popolari con più di 8 miliardi di attivo in Spa entro 18 mesi dalla pubblicazione dei relativi regolamenti attuativi.

A cambiare non è solo la forma giuridica ma la stessa governance delle banche (possibilità di emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali e di voto specifici, allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari, ecc.) e soprattutto il diritto di voto che sarà collegato direttamente al numero di azioni possedute: mentre oggi i soci popolari possiedono un solo voto indipendentemente dalle azioni in loro possesso, con la trasformazione in Spa ad ogni azione spetterà un voto.

A passare però è anche il correttivo caldeggiato dalla minoranza Pd, che introduce limitazioni al diritto di voto, consentendo di deliberare a maggioranza semplificata contestualmente alla trasformazione in spa, non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un tetto pari al 5% del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di disporre limiti più elevati.


- Portabilità dei conti correnti

Passa a Montecitorio, anche se interamente modificata durante l'iter parlamentare al fine di recepire quanto previsto dalla direttiva europea n. 2014/92/UE, una delle novità più attese del decreto: la norma che semplifica la portabilità dei conti correnti (art. 2 del d.l. n. 3/2015).

Per effetto della stessa, si potrà cambiare istituto bancario entro un termine massimo di 12 giorni (con decorrenza dalla ricezione dell'autorizzazione del cliente) senza sostenere oneri o spese di portabilità che resteranno a carico delle banche.

In caso di mancato rispetto dei termini fissati, la banca dovrà erogare al cliente un indennizzo proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento.

Il quantum dell'indennizzo, i criteri e le modalità di erogazione saranno definiti da apposito decreto del Mef, sentita la Banca d'Italia.

Le facilitazioni in materia di portabilità saranno estese anche al trasferimento, dietro richiesta, degli strumenti finanziari, ove compatibili e secondo le modalità previste dalle norme attuative.

Aggiunto nel corso dell'esame parlamentare anche un art. 2-bis al decreto volto ad agevolare l'apertura dei conti correnti "transfrontalieri" verso istituti bancari o prestatori di servizi di uno degli Stati membri europei. In tali casi, i soggetti che ricevono la richiesta di trasferimento da parte dei clienti sono tenuti a fornire specifica assistenza e informazioni con riferimento sia allo spostamento dell'eventuale saldo positivo sul conto di pagamento aperto presso il nuovo istituto che alla chiusura del conto corrente detenuto.


- Incentivi per gli investimenti

Esce ampiamente modificata dal passaggio parlamentare la macroarea dedicata agli investimenti in favore delle imprese.

In particolare, nell'ambito del sostegno all'export e all'internazionalizzazione, viene spostata alla Cassa Depositi e Prestiti la competenza ad esercitare l'attività creditizia, inizialmente trasferita in capo al Sace. La Cdp potrà svolgere tale attività sia direttamente che tramite la garanzia Sace o una diversa società controllata (in tal caso previa autorizzazione della banca d'Italia).  

Quanto al capitolo Pmi "innovative": è stata estesa la possibilità di accedere ai medesimi strumenti ed incentivi riservati dalla legge alle startup innovative, è stato aperto, entro certi limiti, l'ingresso nel capitale (in ambito crowdfunding) agli intermediari finanziari e consentita la possibilità di costituirsi anche in forma cooperativa.

L'art. 5 del decreto, inoltre, potenzia il c.d. "patent box", estendendo il regime di tassazione agevolata dei dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno e da brevetti industriali, anche ai marchi commerciali.

Confermata, altresì, la nascita della Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con capitale interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, destinata al sostegno delle imprese sane in temporanea difficoltà, e modificato, infine, il meccanismo dei finanziamenti agevolati per gli investimenti in macchinari e beni strumentali di cui alla nuova legge Sabatini, con la trasformazione del ricorso al plafond costituito presso Cdp da obbligatorio a facoltativo, consentendo così a banche e società di leasing di concedere finanziamenti (su cui saranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato) anche con provviste autonome. 

Vai al ddl di conversione del decreto banche

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