Ad affermarlo è la nota n. 3870 del 16 febbraio 2015 del Ministero della Giustizia

di Marina Crisafi - I professionisti sono "caldamente invitati" a scaricare la certificazione unica dei redditi per le spese di giustizia liquidate nel 2014 direttamente online.

Ad affermarlo è la nota n. 3870 del 16 febbraio 2015 del Ministero della Giustizia, attraverso la quale, prendendo atto che il sistema (piattaforma Siamm) è scarsamente utilizzato in diverse sedi, via Arenula ricorda come il servizio consente non solo ai professionisti di "venire in possesso della certificazione tempestivamente e attraverso modalità semplificate" ma anche di affrancare il personale interno (preposto al servizio spese di giustizia) dall'onere di predisporre ed inviare le certificazioni ai singoli beneficiari, alleggerendo così il carico degli uffici giudiziari.

Oltre ai diversi servizi, tra cui la presentazione dell'istanza per la liquidazione delle spese di giustizia direttamente online, mediante il sistema informativo automatizzato messo a disposizione sul sito del ministero, infatti, i professionisti (consulenti tecnici, testimoni, gestori di servizi telefonici o noleggio apparati, ecc.) che hanno ricevuto il pagamento dei compensi e delle indennità spettanti (nell'ambito del relativo procedimento dall'ufficio competente), possono richiedere, visualizzare e scaricare personalmente la certificazione unica dei redditi 2015 (relativa ai redditi corrisposti nel 2014), unitamente al dettaglio del provvedimento, al netto delle ritenute concorrenti alla formazione della certificazione stessa.

A farsi promotore della diffusione della nota, raccogliendo l'invito del Ministero di attivare una campagna di informazione e sensibilizzazione dell'utenza esterna, è il Tribunale di Milano che nei giorni scorsi ha trasmesso a tutti gli ordini e i collegi professionali la comunicazione di via Arenula, contenente anche le istruzioni per la procedura, al fine di massimizzare l'uso dei servizi online e decongestionare, per questa via, gli uffici giudiziari.

 


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