di Marina Crisafi - Entra in vigore da oggi la riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati.
Approvata il 24 febbraio scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo, la legge n. 18/2015, dopo anni di dibattiti e polemiche che hanno accompagnato peraltro anche l'iter parlamentare del nuovo testo, modifica la controversa legge n. 117/1988 (c.d. legge Vassalli) che ha regolato sinora la materia.
Pur confermando il principio della responsabilità indiretta dei giudici, sulla base del quale dovrà essere sempre lo Stato a risarcire i cittadini per i danni causati dalla "mala giustizia", rifacendosi in un secondo tempo sul magistrato responsabile, la riforma incide notevolmente sul quadro delineato dalla legge Vassalli, al fine di rendere la disciplina più pregnante ed efficace in ottemperanza alle plurime sollecitazioni provenienti dalla Corte di Giustizia Europea.
In questo senso si muovono le principali misure della novella legislativa, tra cui rilevano l'eliminazione del filtro di ammissibilità che permetterà ai cittadini di presentare domanda di risarcimento senza dover subire il controllo preliminare del tribunale e l'introduzione dell'obbligo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato che dovrà rifarsi sul giudice responsabile entro due anni dall'esborso del risarcimento, oltre all'innalzamento della misura della rivalsa che passa da 1/3 alla metà dello stipendio annuo del magistrato, fino a diventare totale in caso di dolo.
Altra importante novità della riforma è la dilatazione dei confini della colpa grave che scatterà sia per l'affermazione di fatti inesistenti o la negazione di quelli esistenti, che per la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione Europea oltre che per travisamento del fatto e delle prove.
Seppur ribadita anche nel nuovo testo, la c.d. "clausola di salvaguardia" viene disciplinata in modo più restrittivo, per cui l'irresponsabilità del magistrato per l'attività d'interpretazione della legge o di valutazione del fatto e delle prove viene esclusa nelle ipotesi di dolo e colpa grave.
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