MATRIMONIO VS CONVIVENZA: ANCORA TANTE LE DIFFERENZE!
Come si sa, manca attualmente nel nostro Paese una regolamentazione delle cosiddette 'coppie di fatto' (regolamentazione che peraltro, a parere di molti, sarebbe anche superflua per i conviventi eterosessuali).
Ciò comporta una ovvia e inevitabile diversità di trattamento fra i cittadini dotati dello status di coniugati e quelli che invece condividono liberamente la propria vita con un compagno.
E se, sotto il profilo della filiazione gli ultimi interventi legislativi hanno completato il processo di equiparazione tra figli legittimi e naturali, sugli altri fronti il divario tra coppie di coniugi e conviventi more uxorio resta ancora molto profondo.
Di patente evidenza sono le differenze in fatto di patrimonio, tfr e pensione di reversibilità: un convivente non può vantare alcun diritto ex lege sui beni dell'altro, vivente o defunto che sia.
Per quanto riguarda poi l'argomento eredità, il compagno/la compagna può succedere al de cuius se nominato erede da quest'ultimo, ma solo nei limiti della quota disponibile; inoltre su quanto ereditato, il partner non sposato sarà tenuto a pagare comunque un'imposta pari all'8% del valore contro il 4% dovuto dagli eredi legittimi per quote superiori al milione di euro.
Altro tasto dolente è poi il mancato riconoscimento al partner non coniugato di un diritto ad assistere l'altro mentre è in ospedale, e a maggior ragione a prendere decisioni relative ad interventi sanitari urgenti o pericolosi. Solo in tema di casa, il codice civile viene incontro alle famiglie di fatto prevedendo la possibilità per il convivente superstite di subentrare nel contratto di locazione stipulato dal defunto.
Coloro che per svariate ragioni non intendono o non possono (ad esempio i separati in attesa di divorzio
dai precedenti partner, le coppie dello stesso sesso etc.) accedere all'istituto del matrimonio potrebbero, però, decidere di tutelare i propri interessi tramite lo strumento privatistico del contratto di convivenza: un negozio giuridico con cui entrambi i partner assumono diritti e doveri reciproci, di natura personale e patrimoniale.Va detto in ogni caso che molte sentenze di legittimità e di merito hanno seguìto negli ultimi anni una rotta tendente ad avvicinare il trattamento delle coppie regolarmente sposate con quello dei "semplici" conviventi, e che diverse norme dei codici penale e di procedura penale (vedi ad esempio il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'art. 572 c.p.) considerano alla stessa stregua il coniuge e il partner convivente.