di Marina Crisafi - Con la circolare n. 82/2015, pubblicata nei giorni scorsi, l'Inps ha diffuso le istruzioni operative per la liquidazione del TFR in busta paga già attiva dal 3 aprile scorso (leggi "TFR: da oggi l'anticipo in busta paga").
Il provvedimento dell'istituto rappresenta l'ultimo tassello del mosaico per la fissazione dei criteri per l'esercizio dell'opzione introdotta dalla legge di stabilità 2015 e resa operativa dal d.p.c.m. n. 29/2015.
Dai destinatari, ai requisiti (soggettivi e oggettivi), alla misura della liquidazione, dalla procedura per la richiesta ai finanziamenti assistiti da garanzia sino all'esposizione dell'erogazione in Uniemens, il provvedimento illustra dettagliatamente tutti gli aspetti relativi alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) in busta paga per i lavoratori che ne hanno già fatto o ne faranno richiesta.
La procedura, spiega la circolare dell'Inps, va attivata dagli aventi diritto (lavoratori subordinati del settore privato con contratto di almeno 6 mesi, esclusi domestici, agricoli e dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali o in crisi), presentando al datore di lavoro apposita istanza di accesso (secondo il modello allegato al dpcm n. 29/2015), debitamente compilata e sottoscritta.
Una volta accertato il possesso dei requisiti e l'assenza di condizioni ostative, il diritto alla liquidazione opera a partire del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 (la scelta, infatti, è irrevocabile sino a tale data), ovvero alla risoluzione del rapporto di lavoro se antecedente.
Ciò significa che per i lavoratori che hanno presentato o presenteranno domanda tra il 3 e il 30 aprile, il primo periodo di erogazione coinciderà con la busta paga di maggio.
Questo, per quanto concerne i dipendenti dei datori di lavoro che non hanno fatto ricorso al finanziamento assistito da garanzia.
Per gli altri, invece, l'anticipo sarà erogato a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.