In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, della manifestazione del consenso: gli eventuali limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla publicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previste all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione della persona ritratta, se il consenso è tacito.

(Cassazione Civile, 17/02/2004, n.3014)

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: