di Marina Crisafi - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 147 del 27 giugno 2015) ed è entrato in vigore immediatamente il decreto legge n. 83/2015 (già ribattezzato "anti credit crunch"), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno scorso, che detta diverse e sostanziali novità non solo per banche e accesso al credito, ma anche in materia fallimentare, civile e processuale, cambiando ancora una volta il volto dell'espropriazione forzata, a partire dal precetto sino alle vendite giudiziarie (leggi "Governo: ok al ‘pacchetto banche'. Ecco le novità sulle procedure concorsuali").
Il decreto interviene anche sul processo civile telematico e con misure non da poco, visto che da ieri, risolvendo così uno dei tanti aspetti controversi della rivoluzione digitale della giustizia, è assegnato valore legale al deposito degli atti introduttivi in tutti i procedimenti di cognizione e volontaria giurisdizione nonché in appello (dove si ricorda il processo civile telematico diverrà obbligatorio a partire dal prossimo 30 giugno).
Ciò significa che d'ora in poi atti di citazione e comparse di costituzione e risposta, salvo che il singolo tribunale non avesse già disposto tale facoltà con apposito decreto, dovranno essere accettati da ogni cancelleria italiana.
Recita, infatti, il nuovo comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, introdotto (dall'art. 19 del decreto), che "nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione".
Ma c'è di più. Legittimato al deposito, oltre al difensore, potrà essere anche il "dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente", al quale il decreto, modificando ad hoc il comma 9-bis del d.l. 179/2012 e aggiungendo l'art. 16-decies, conferisce anche poteri di autentica delle copie informatiche degli atti depositati, e di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati.
Le modalità dell'attestazione di conformità sono indicate nel nuovo art. 16-undecies che prevede la necessità dell'apposizione in calce o margine della copia analogica, o su foglio separato purchè materialmente congiunto alla stessa, ovvero nel medesimo documento informatico "quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica".
Confluiscono nel decreto anche le autorizzazioni sulle nuove risorse, frutto degli impegni già annunciati relativamente agli interventi necessari per il completamento del Pct, che ammontano a quasi 45 milioni di euro per il 2015, a 3 per il 2016, 2 per il 2017 e 1 milione a decorrere dal 2018.
Sospiro di sollievo infine per Tar e Consiglio di Stato, data la proroga di sei mesi prevista per la digitalizzazione del processo amministrativo che diventerà telematico non più dal prossimo 1 luglio ma a partire dall'1 gennaio 2016.