Si tratta della prima modifica dal 1998.
Mentre il buono cartaceo mantiene lo stesso valore, l'aumento riguarda esclusivamente il buono pasto elettronico.
Tale aumento genera un'agevolazione sia del regime fiscale, sia degli oneri previdenziali, in quanto il valore dei buoni pasto non contribuisce a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
Tuttavia, con la disposizione da oggi in vigore, i buoni pasto non possono essere più cumulati tra di loro e i 7 euro andranno necessariamente spesi nell'arco delle ventiquattro ore della giornata lavorativa.
Essi non sono utilizzabili nelle giornate non lavorative e l'esenzione fiscale e contributiva non si ha nei giorni di assenza per ferie o malattia, se è presente una mensa aziendale o se sono stipulate convenzioni con esercizi di ristoro.
Ed è proprio il sistema elettronico a permettere la concreta tracciabilità dell'impiego.
Il buono, infine, è spendibile solo in Italia e solo per beni alimentari.
In sostanza, la nuova disposizione, dotata di grandissima portata innovativa, da un lato risponde all'esigenza dei lavoratori di soddisfare in maniera più adeguata le proprie esigenze alimentari e, dall'altro, garantisce la reale funzione di servizio sostitutivo di mensa aziendale dello strumento, evitandone un utilizzo distorto.
Infine, non irrilevante è l'obiettivo di semplificare gli adempimenti burocratici e di fatturazione, potenziando il mercato digitalizzato.