di Marina Crisafi - Nessuna par condicio sui matrimoni gay celebrati all'estero: ad essere riconosciuti in Italia possono essere soltanto quelli tra stranieri, mentre non possono avere effetto quelli tra cittadini italiani o tra uno straniero e un italiano. Sono queste le conclusioni cui giunge il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio n. 1-2015/E2020 divulgato in questi giorni (qui sotto allegato), approfondendo la normativa vigente in Italia e appellandosi ad un rapido intervento del legislatore in materia al fine di superare una situazione a dir poco incresciosa.
Dall'analisi tecnico-giuridica effettuata dai notai, infatti, prendendo in considerazione gli artt. 27 e 28 della legge n. 218/1995 (di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la capacità matrimoniale è regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio e tale matrimonio è valido se è dichiarato dalla legge del luogo in cui è celebrato.
Per cui, il matrimonio gay contratto in un paese che lo ammette è perfettamente valido dal punto di vista formale in Italia (sia se celebrato tra stranieri che tra italiani), perché la norma, appunto, considera come valido il matrimonio dichiarato dalla legge del luogo in cui è stato celebrato.
Ma le cose cambiano dal punto di vista "sostanziale", poiché al cittadino italiano che contragga un matrimonio gay all'estero manca la "capacità matrimoniale", giacché essendo regolata dalla legge nazionale del nubendo, e, dunque, da quella italiana, quest'ultima ammette soltanto il matrimonio omosessuale.
Da qui, la situazione paradossale che genera un'evidente disparità di trattamento: i coniugi omosessuali stranieri (sposati dove il matrimonio è ammesso) che stabiliscano in Italia la loro residenza abituale possono regolare i loro rapporti personali e patrimoniali e vedere riconosciuti tutti i diritti, alla stessa stregua delle coppie eterosessuali. Se invece il matrimonio
omosessuale è tra due italiani o tra uno straniero e un italiano (regolarmente contratto all'estero), queste persone in Italia non sono considerate come giuridicamente coniugate, con tutto ciò che ne consegue in termini di rapporti patrimoniali, vicende successorie, ecc.È inevitabile, dunque, affermano i notai, lanciando un vero e proprio monito, che il legislatore intervenga, regolamentando le unioni omosessuali, in ottemperanza alle varie sollecitazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte Costituzionale e di Cassazione nostrane.
Può farlo, alternativamente, scegliendo la "veste matrimoniale o quella del partenariato registrato" ammettono i notai, ma bisogna farlo "alla svelta", anche perché avvisano "a livello operativo, il notaio che si trovasse a prestare il proprio ministero nei confronti di una coppia omosessuale straniera coniugata all'estero, non avrebbe titolo per negare efficacia a tale unione, tanto ai fini successori quanto del regime patrimoniale della famiglia. Altrettanto non potrebbe fare, invece, almeno a fini prudenziali, nei confronti della coppia composta da almeno un cittadino italiano, essendo tale unione ad oggi irrilevante per il nostro ordinamento".
Lo studio del Consiglio del Notariato sui matrimoni omosessuali