In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 24, c. 25 D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 214/2011, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento", il d.l. 65/2015 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie Tfr) ha previsto i dovuti rimborsi per la mancata indicizzazione delle pensioni nel predetto biennio, limitando tuttavia la misura a beneficio di chi è assoggettato a trattamento pensionistico compreso tra le tre e le sei volte il trattamento minimo Inps (ovvero tra i 1.406 e i 2.895 euro in riferimento al 2012-2013).
Più precisamente:
- per chi percepisce una pensione superiore a tre volte il minimo Inps e sino a quattro volte tale limite, il rimborso sarà corrisposto nella misura del 40%;
- per chi percepisce una pensione superiore a quattro volte il minimo Inps e sino a cinque volte tale limite, il rimborso sarà corrisposto nella misura del 20%;
- per chi percepisce una pensione superiore a cinque volte il minimo Inps e sino a sei volte tale limite, il rimborso sarà corrisposto nella misura del 10%;
- per chi percepisce una pensione superiore a sei volte il minimo Inps, non sarà corrisposto alcun rimborso.