Con il nuovo articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente la responsabilità penale rimarrebbe solo in caso di frode o evasione fiscale
di Valeria Zeppilli - L'entrata in vigore del decreto sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, secondo quanto emerge dallo stato attuale di avanzamento, dovrebbe comportare la non perseguibilità penale delle contestazioni elusive, anche se commesse in passato.

In sostanza, si andrebbe ad abrogare l'articolo 37-bis del d.p.r. n. 600/1973 ("disposizioni antielusive"), ricomprendendone i contenuti nel nuovo articolo 10-bis della legge n. 212/2000 (cd. statuto dei diritti del contribuente), che eliminerebbe la rilevanza penale delle contestazioni.

Praticamente, l'abuso del diritto e l'elusione fiscale verrebbero unificati e sarebbero sanzionati solo amministrativamente, rimanendo responsabilità penale esclusivamente in caso di violazione delle norme in materia di frode o di evasione fiscale.

Le contestazioni, in sostanza, non solo non potranno essere perseguite penalmente in futuro, ma anche nel caso in cui siano già oggetto di un procedimento penale sarà necessario rappresentare la circostanza che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Nel dettaglio, l'articolo 10-bis, come ad oggi formulato, innanzitutto delinea le caratteristiche del nuovo istituto dell'abuso del diritto, definendolo al primo comma e precisandone gli elementi costitutivi dell'assenza di sostanza economica e della realizzazione di vantaggi fiscali indebiti al secondo comma. Esso prevede, inoltre, che nel caso in cui sussistano ragioni extrafiscali valide e non marginali, le operazioni interessate non debbano considerarsi elusive.

L'articolo 10-bis, poi, tutela la libertà di scelta del contribuente tra i diversi regimi opzionali offerti dalla legge e regolamenta la possibilità dello stesso di proporre interpello per valutare se le condotte che intende porre in essere abbiano carattere abusivo.

Esso, infine, disciplina le modalità di accertamento e contestazione della condotta abusiva, i ricorsi e la possibilità per i soggetti terzi di chiedere rimborsi, specificando che l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

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Valeria Zeppilli

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