L'articolo 15 del suddetto decreto, infatti, inserisce il comma 7-bis nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471/1997 prevedendo una nuova sanzione nel caso in cui, in presenza di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, i prelievi dai conti bancari intestati alle imprese non siano giustificati.
In sostanza, tutti i prelievi dai conti correnti dei quali non sia noto o non correttamente indicato il soggetto beneficiario, sono considerati ricavi occulti e puniti con una sanzione che va dal 10% al 50% delle somme prelevate.
La sanzione, in ogni caso, già ribattezzata "tassa sui bancomat", non riguarda qualunque prelievo effettuato da qualunque contribuente, ma solo quelli effettuati dagli imprenditori.
Lo scopo, affermato dall'Agenzia delle Entrate, sarebbe quello di introdurre una nuova sanzione "propria" che sostituisca la precedente sanzione "impropria" e sia proporzionata all'importo prelevato di cui sia ignoto il beneficiario e che non risulti dalle scritture contabili.
La norma, come prevedibile, ha suscitato polemiche da più fronti: basti pensare che Rete Imprese l'ha considerata una "misura assurda" e una "vera e propria follia burocratica", mentre per Assonime, l'associazione fra le società italiane per azioni, pur essendo apprezzabile in valore assoluto la revisione del sistema sanzionatorio, alcuni aspetti vanno opportunamente limati e rivisitati.
La norma, peraltro, omettendo di indicare le modalità con le quali correttamente adempiere all'obbligo di indicare il beneficiario, laddove approvata così come oggi si presenta, sarà presumibilmente oggetto di contrasto continuo tra fisco e contribuenti.
A decidere sull'applicazione della "nuova" tassa, dopo il parere delle Commissioni di Camera e Senato, necessario ma non vincolante, sarà comunque il Governo, tenendo conto dei vari interessi in gioco.