di Marina Crisafi - La specializzazione degli avvocati è diventata realtà. Ieri, infatti, il ministro della giustizia Andrea Orlando ha firmato il regolamento che disciplina il conseguimento e il mantenimento del titolo di specialista (qui sotto allegato), in attuazione delle previsioni della legge professionale forense.
Diciotto le aree di specializzazione (tra cui diritto di famiglia, amministrativo, penale, commerciale, bancario, fallimentare, tributario) nell'ambito delle quali il professionista potrà "scegliere" il proprio titolo, con il limite massimo di due settori.
Nei 16 articoli che compongono il regolamento, è illustrato anche il procedimento per conseguire la specializzazione che dovrà essere richiesta dall'avvocato con apposita domanda all'ordine di appartenenza, soltanto se in possesso dei seguenti requisiti: - aver frequentato, con esito positivo, negli ultimi 5 anni i corsi di specializzazione; - non aver riportato, nei 3 anni precedenti alla richiesta, una sanzione disciplinare definitiva; - non aver subito, negli ultimi 2 anni, la revoca del titolo.
La formazione per ottenere la specializzazione è predisposta in ambito universitario, con programmi che verranno definiti dall'apposita commissione permanente istituita presso il ministero, mentre il Consiglio Nazionale Forense dovrà firmare le convenzioni sia con le università che con le associazioni specialistiche più rappresentative.
Il percorso formativo dovrà durare almeno un biennio e avere un minimo di attività didattica di 200 ore, con obbligo di frequenza pari almeno all'80%.
Potrà conseguire il titolo di avvocato specialista anche chi ha un'anzianità di iscrizione all'albo forense di almeno 8 anni e che negli ultimi 5 anni dimostri di avere esercitato la professione "in modo assiduo, prevalente e continuativo" in uno dei settori di specializzazione, nei quali dovrà avere trattato (sempre nel quinquennio precedente) "incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità" e qualità" almeno pari a 15 per ogni anno.
Per mantenere il titolo, ogni tre anni l'avvocato specialista dovrà documentare al proprio Consiglio dell'ordine l'adempimento degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività nel settore specifico.
Quanto alla revoca, la stessa può conseguire sia dall'irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, sia dal mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o del deposito della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti.
Nella fase transitoria, è previsto il conferimento del titolo (previo superamento di un esame scritto e orale), anche a favore degli avvocati che nel periodo 2011-2015 hanno già conseguito un attestato di frequenza a un corso almeno biennale di alta formazione specialistica.
Qui il testo del Regolamento sulla specializzazione