di Marina Crisafi - Il c.d. bail-in, com'è chiamato tecnicamente il prelievo forzoso è diventato pienamente operativo. È entrata in vigore infatti la legge di delegazione europea 2014 (l. n. 114/2015), pubblicata in GU lo scorso 31 luglio (qui sotto allegata) che recepisce le regole, dettate dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2014/59/UE, che consentono alle banche in crisi di ricorrere al sistema di salvataggio interno "attingendo" ai conti correnti nelle stesse depositate (leggi: "Approvato il "prelievo forzoso": dal 2016 le banche si risaneranno con i soldi degli italiani").
Dall'1 gennaio 2016, in base al dettato della legge europea, pertanto, in caso di default bancario, al fine di pervenire alla risoluzione della crisi, anziché fare ricorso a risorse esterne (ad esempio le casse pubbliche, c.d. bail-out), gli istituti, con un patrimonio al di sotto della soglia minima essenziale per operare, potranno ricorrere al piano di risanamento interno che coinvolge azionisti, obbligazionisti e correntisti (appunto, il bail-in).
Ad essere coinvolti, oltre ad azioni e strumenti di capitale, obbligazioni e passività ammissibili, sono quindi i depositi appartenenti alle persone fisiche, a partire però dal tetto di 100mila euro.
I clienti con conti superiori a tale cifra vedranno utilizzare la liquidità disponibile al fine della ricapitalizzazione della banca, mentre sono esclusi, tra gli altri, tutti i depositi inferiori a 100mila euro, quelli protetti da garanzia, le cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un apposito conto (etc.).
In ogni caso, ai fini dell'operatività delle nuove norme, occorrerà ancora attendere un ulteriore passaggio: l'adozione degli appositi decreti attuativi emanati dal Governo, sulla base dei criteri e del timing indicati nella direttiva.
Legge n. 114/2015