di Marina Crisafi - È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 192/2015) la legge di conversione n. 132/2015 del d.l. n. 83/2015, di riforma della giustizia civile, per entrare in vigore oggi stesso.
Molte le modifiche apportate durante il "breve" ma intenso cammino parlamentare al già ampio "calderone" contenuto nel testo originario del decreto legge n. 83/2015.
Oltre a confermare le numerose novelle sulla materia concorsuale e fallimentare, alle misure per la crisi d'impresa e alle nuove disposizioni per il processo esecutivo e telematico (leggi: "Ecco come cambia ancora il processo esecutivo"), con la legge di conversione arrivano ulteriori e sostanziali modifiche nelle svariate materie trattate.
Ecco, in pillole, le diverse novità:
Procedure concorsuali
Le modifiche più incisive apportate dalla legge di conversione al testo originario del decreto sono quelle in materia concorsuale.
Non solo, quindi, autorizzazione del giudice ai "finanziamenti interinali" anche senza attestazione del professionista e apertura alla "concorrenza" per il concordato preventivo, ma anche obbligo di trasmissione degli atti procedimentali alla procura della Repubblica, al fine di individuare sul nascere le eventuali condotte di bancarotta. Aumenta, altresì, la tutela dei creditori che la proposta di concordato dovrà soddisfare almeno per il 20% delle loro pretese e non sarà più valido il "silenzio assenso" nel calcolo delle maggioranze necessarie per far approvare il piano. Più garantismo anche per il curatore fallimentare che non potrà essere rappresentato da chi ha cagionato il dissesto dell'impresa e obbligo per i giudici di trattare con priorità le cause in cui è parte un concordato o un fallimento.
Bonus per negoziati e arbitrati
Anche il "bonus" fiscale per chi ricorre, con successo, a negoziazioni e arbitrati, è "figlio" della legge di conversione al decreto legge n. 83/2015.
Per tali soggetti è previsto un credito di imposta fino a 250 euro per pagare i compensi all'avvocato o all'arbitro, da scaricare in sede di dichiarazione dei redditi.
Il credito scatta a partire dal 2016 ed è previsto (al momento) nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.
Pignoramento a rate più lungo e "liberazione" del debitore
Se è rimasta invariata la riforma dell'art. 480 c.p.c. relativa al nuovo adempimento formale da inserire nell'atto di precetto (ossia l'avviso al debitore della possibilità di rimediare alla propria situazione di indebitamento attraverso la proposta di un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore), la legge di conversione ha modificato ulteriormente la disposizione relativa alla conversione del pignoramento a rate.
Già nel testo originario del decreto era previsto che la stessa potesse essere concessa fino a 36 mesi, per beni mobili e immobili, con la previsione della distribuzione semestrale, ad opera del giudice, delle somme riscosse ai creditori.
A seguito delle modifiche apportate in sede parlamentare, il sesto comma dell'art. 495 c.p.c. ora prevede che "con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma".
Efficacia pignoramento e vendite: nuovi termini
Rimane invariata nella legge di conversione anche la disposizione introdotta dal d.l. n. 83/2015 che dimezza i termini per l'efficacia del pignoramento a 45 giorni in luogo degli attuali 90 (ex nuovo art. 497, primo comma c.p.c.).
Allo stesso tempo, cambiano le modalità di vendita dei beni pignorati, con la riduzione a 60 giorni (al posto di 120) del termine per il deposito dell'istanza, e i criteri per determinare il valore dell'immobile pignorato, che sarà fissato, in base al nuovo art. 568 c.p.c. dal giudice, avuto riguardo "al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma".
Pignoramenti senza revocatoria
A restare invariata nella legge di conversione alla riforma è anche la disposizione che prevede che i beni sottoposti a vincolo di indisponibilità (ovvero fondi patrimoniali, trust, ecc.) e quelli alienati a titolo gratuito possano essere pignorati anche senza revocatoria.
La novità deriva dall'introduzione del nuovo art. 2929-bis al codice civile che dispone che il creditore possa pignorare i beni sopraindicati, a condizione che gli atti siano stati posti in essere dal debitore successivamente al sorgere del credito e che il pignoramento sia stato effettuato entro un anno dalla trascrizione del relativo vincolo o del trasferimento gratuito.
Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni
Il decreto (e la legge di conversione) confermano le nuove norme che elevano le soglie di impignorabilità di stipendi e pensioni.
I nuovi commi introdotti all'art. 545 c.p.c. infatti stabiliscono che le pensioni non potranno essere pignorate per una somma corrispondente a una volta e mezzo l'assegno sociale, mentre per gli stipendi, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, "per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento" ovvero nei limiti stabiliti dalla legge quando l'accredito ha luogo "alla data del pignoramento o successivamente".
Ogni violazione farà diventare il pignoramento parzialmente inefficace, con inefficacia rilevabile d'ufficio.
Ricerca telematica dei beni da parte del creditore
Il creditore non dovrà più attendere alcun decreto attuativo, per ottenere autorizzazione dal giudice per rintracciare telematicamente i beni del debitore che intendere sottoporre a pignoramento, bypassando l'ufficiale giudiziario.
Il libero accesso alle varie banche dati, in base alle modifiche apportate all'art. 155-quinquies c.p.c. dalla legge n. 132/2015, varrà per "ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche' a quelle degli enti previdenziali" sino all'inserimento delle stesse nell'elenco di cui all'art. 155 quater, primo comma, disp. att. c.p.c. redatto e pubblicato sul portale dei servizi telematici dal ministero della Giustizia.
Portale delle aste pubbliche
L'istituzione del portale unico delle vendite pubbliche, già previsto dal d.l. n. 83/2015, vede apportare ulteriori modifiche dalla legge di conversione.
Ad opera della stessa, infatti, viene inserito nel codice di procedura civile, il nuovo art. 631-bis che sanziona l'omessa pubblicità sul portale, nel termine stabilito dal giudice, imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, con l'estinzione del processo esecutivo, salvo che la stessa sia dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.
Deposito "aperto" nel PCT e atti sintetici
Oltre al rinvio dei termini nel processo amministrativo, le novità apportate dalle legge di conversione al d.l. n. 83/2015, incidono ancora di più sul PCT nella giustizia civile, disponendo che "è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione", sia da parte del difensore che del dipendente di cui si avvale la Pubblica Amministrazione per stare in giudizio personalmente.
Viene introdotta anche un'apposita disposizione che prevede che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche siano redatti in maniera sintetica.
Previsto inoltre il rinvio ad apposito decreto del ministro della Giustizia che dovrà regolare una volta per tutte il "doppio binario" carta digitale, soprattutto con riferimento alle pluricontestate "copie di cortesia" ("Pct: niente più copie di cortesia. Domani l'incontro tra avvocatura e ministro").
Dichiarazione del terzo, credito non contestato solo se "certo"
La legge di conversione novella anche gli artt. 548 e 549 c.p.c. relativi alla dichiarazione e alla mancata e contestata dichiarazione del terzo. In base alla nuova previsione, laddove il terzo non compaia all'udienza o non renda la dichiarazione il credito o il bene pignorato si considerano non contestati soltanto se "l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo".
In sostanza, il silenzio del terzo non può valere quale riconoscimento della debenza, in mancanza della certezza, da parte del creditore, delle somme o dei beni in possesso del terzo pignorato. Analogamente, la riforma ha novellato l'art. 549 c.p.c., prevedendo che il giudice provveda, nel contraddittorio tra le parti e il terzo, con ordinanza, sia in caso di contestazioni sulla dichiarazione che a seguito dell'impossibilità dell'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo (Leggi: "Riforma giustizia: cambia ancora la dichiarazione del terzo").
Modifiche ai pignoramenti degli autoveicoli
La l. n. 132/2015 modifica anche l'art. 521-bis c.p.c. che aveva rivoluzionato il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, recentemente introdotto dal d.l. n. 132/2014. Al primo comma della disposizione codicistica, facendo un passo indietro, nella forma ad hoc prevista per tale tipo di pignoramento, ora viene previsto che lo stesso potrà essere eseguito sia con le nuove forme, sia con quelle tradizionali previste dall'art. 518 c.p.c. Inoltre, viene aggiunto che l'Ivg possa essere non solo quello "nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede", ma anche "quello più vicino" e che le forze dell'ordine accertano la circolazione dei beni pignorati, procedendo al ritiro dei documenti e del mezzo, se comunque "li rinvengono".
Viene accorciato, infine, sulla base delle modifiche intervenute nell'art. 497 c.p.c., il termine per il deposito dell'istanza a 45 giorni.
Organizzazione e funzionamento della giustizia
Nella lunga parte del decreto e della legge di conversione che tocca la magistratura, viene confermata la proroga al pensionamento delle toghe per chi alla fine del 2016 non ha ancora compiuto 72 anni, estesa (per gli over 70) anche ai magistrati della corte dei conti e onorari (da giudici di pace ai got, ecc.).
Trovano conferma, inoltre, l'aumento dell'organico della giustizia grazie all'arrivo delle oltre 2mila risorse provenienti dalla province, lo stop alla soppressione delle sezioni distaccate dei Tar e il taglio delle ferie (oggi dall'1 al 31 agosto per i magistrati ordinari e non più fino al 15 settembre).
Esercizio dell'attività anche per le imprese oggetto di sequestro
Nel calderone della legge trova spazio anche quella che è stata ribattezzata norma "salva-Ilva", e che comunque diventa di portata generale.
La stessa prevede che le imprese oggetto di sequestro giudiziario, quando rivestono interesse strategico nazionale, devono poter continuare ad esercitare la propria attività.
L'esercizio però viene consentito per un anno dal sequestro e soltanto previa tempestiva presentazione di un apposito piano di emersione dall'illecito oggetto di contestazione.
Testo coordinato della l. n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015