di Marina Crisafi - Saranno operative dal 1° gennaio 2016, le nuove regole dettate dalla Legge Europea 2014 entrata in vigore lo scorso 18 agosto che, oltre a modificare il codice della strada (leggi: "Anche i minorenni in motorino in due. Ma quali sono le conseguenze sul versante assicurativo?", ha inciso sulle tutele concesse ai turisti, in caso di dissesto del tour operator o dell'agenzia di viaggi.
Sino ad oggi, infatti, chi rimaneva "vittima" dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore o del venditore del viaggio organizzato ovvero doveva rientrare in patria per via di emergenze imputabili agli stessi soggetti, aveva a disposizione il Fondo Nazionale di Garanzia, che assicurava sia il rimborso del prezzo versato per il pacchetto di viaggio che il ritorno a casa.
Ora la disposizione del codice del turismo (art. 50, comma 2, d.lgs. n. 79/2011) che prevedeva la facoltà di assistere i contratti di turismo organizzato con polizze assicurative tese ai suddetti obiettivi, viene sostituita dall'obbligo della stipula di polizze assicurative o garanzie bancarie che, sia per i viaggi all'estero che per quelli all'interno del singolo Paese, garantiscano "nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista" (cfr. art. 9 l. n. 115/2015).
Con le nuove regole, pertanto, per i viaggi acquistati a partire dal 2016 (sia all'estero che in patria), si potrà dire addio all'assistenza statale, sostituita da polizze poste a carico dei privati con il rischio di far gravare il costo sul consumatore finale.
A lanciare l'allarme è la Federconsumatori che, pur evidenziando i punti forti della normativa (ossia la sicurezza del rimborso e la rapidità ad ottenerlo), sottolinea come è evidente che onerando le imprese di un costo simile (le quali, se in dissesto, avranno pure difficoltà ad accedere al credito), ciò ricadrà senz'altro sul consumatore finale, il quale finirà per pagare per poter avere tutela.
Per questo, le varie associazioni hanno richiesto un incontro col ministro, domandando a gran voce che il Fondo statale continui ad essere alimentato, almeno fino all'esaurimento degli arretrati da rimborsare.
Intanto, come prevede la nuova legge, per i pacchetti prenotati e stipulati entro il 31 dicembre 2015, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente, e, avverte Federconsumatori, le istanze di rimborso potranno proporsi "entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio - e saranno definite - fino al limite di capienza del Fondo nazionale di garanzia".