Ecco come cambia l'art. 521-bis c.p.c. dopo la riforma della giustizia legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015

Guida di procedura civile

di Marina Crisafi - Se non può definirsi una marcia indietro è comunque un freno la modifica apportata all'art. 521-bis dalla recente riforma della giustizia (l. n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015) entrata in vigore nei giorni scorsi (leggi: "Riforma giustizia: oggi in vigore la legge di conversione. Ecco tutte le novità e il testo coordinato in allegato").

Com'è noto, la procedura ad hoc delineata dalla precedente riforma (d.l. n. 132/2014 e relativa legge di conversione, n. 162/2014), letta insieme alla possibilità della ricerca telematica dei beni intestati al debitore, era finalizzata a semplificare e a rendere più efficace il pignoramento dei veicoli (auto, moto, ecc.), da parte del creditore, risolvendosi in una sorta di fermo auto dei mezzi, di proprietà del debitore, ivi compresi quelli aziendali (leggi: "Il nuovo pignoramento dei veicoli: come funzionano gli strumenti introdotti dalla riforma della giustizia. Ecco un breve vademecum").

L'art. 521-bis introdotto dal d.l. n. 132/2014

Il nuovo art. 521-bis, introdotto dall'art. 19 del d.l. n. 132/2014, aveva delineato una procedura, sostitutiva di quella precedente che seguiva le norme dei pignoramenti mobiliari, col fine di semplificare e rendere più efficace tale forma espropriativa, disponendo che il pignoramento

degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi dovesse eseguirsi (esclusivamente) mediante notificazione al debitore di un atto, indicante gli estremi del mezzo da sottoporre all'esecuzione, l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c., nonché l'intimazione a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e documenti di proprietà, all'Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza (domicilio, dimora o sede) del debitore.

Dalla notifica del pignoramento alla consegna del mezzo (e dei relativi titoli) all'Ivg, il debitore era costituito custode dei mezzi pignorati e dei relativi accessori (senza diritto ad alcun compenso), mentre dalla consegna la custodia era assunta dall'Istituto Vendite del luogo sopraindicato, che lo comunicava nell'immediatezza (ove possibile via pec), al creditore pignorante.

Inoltre, qualora il debitore, scaduto il termine di 10 giorni, non avesse provveduto ad ottemperare all'obbligo di consegna, gli organi di polizia erano tenuti ad accertare la circolazione del bene pignorato e a procedere al ritiro dei documenti (carta di circolazione, proprietà, ecc.) consegnando il tutto all'Ivg competente.

Nelle more, il creditore, ricevuto l'atto di pignoramento dall'ufficiale giudiziario, doveva trascriverlo nei pubblici registri, depositando, entro il termine perentorio di 30 giorni (a pena di inefficacia del pignoramento) dalla comunicazione, nella cancelleria del tribunale, nota di iscrizione a ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

L'art. 521-bis dopo la l. n. 132/2015

Ora la l. n. 132/2015, di conversione del d.l. n. 83/2015 ha ulteriormente modificato l'art. 521-bis, facendo, come si diceva una netta marcia indietro.

La nuova disposizione prevede infatti che il pignoramento dei mezzi del debitore, oltre che "con le forme previste dall'art. 518 c.p.c.", ossia la tradizionale espropriazione mobiliare presso il debitore "possa" eseguirsi "anche" con la procedura ad hoc delineata dalla precedente riforma.

Ad essere modificata dalla novella normativa è anche la competenza dell'Ivg, con l'inserimento della dicitura (al primo e quarto comma), che prevede che in caso di assenza dell'istituto autorizzato ad operare nel territorio del circondario dove è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza (domicilio, dimora o sede), ci si possa rivolgere a "quello più vicino".

Viene modificata anche la disposizione di cui al quarto comma relativa al ritiro dei mezzi pignorati e dei relativi documenti da parte degli organi di polizia che ne accertano la circolazione, posto che l'accertamento è subordinato all'eventuale rinvenimento dei beni.

Rimane invariato il ruolo di custode del debitore, prima (fino al momento della consegna del bene e degli accessori) e dell'Ivg dopo, che però quanto alla competenza, potrà essere, appunto, quello "più vicino" e non più quello del luogo di residenza (domicilio, dimora o sede) del debitore, nonché l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di consegnare senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento affinchè proceda alla relativa trascrizione una volta eseguita l'ultima notificazione e quello del creditore (entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ufficiale), di depositare "nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione", ai fini della formazione del fascicolo dell'esecuzione da parte del cancelliere.

L'attuale art. 521-bis contiene inoltre un nuovo sesto comma che prevede che in deroga all'art. 497 c.p.c. l'istanza di assegnazione o quella di vendita debbano essere depositate "entro 45 giorni" dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo, ovvero delle copie conforme degli atti, a norma dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c.

La nuova disposizione si applica (secondo l'art. 23, comma 9, della legge n. 132/2015) anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (ossia dal 27 giugno scorso), salvo che sia già stata disposta la vendita, poiché in tal caso questa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.


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