di Marina Crisafi - Da oggi i consumatori potranno risolvere ogni controversia con le imprese relativa a beni e servizi acquistati senza passare da un'aula di tribunale o dallo studio di un avvocato. Entra in vigore infatti il decreto legislativo n. 130/2015 (qui sotto allegato) attuativo della direttiva 2013/11/UE del Parlamento e del Consiglio europeo che dà vita alla procedura di risoluzione alternativa e stragiudiziale (Alternative dispute resolution) delle liti riguardanti i consumatori.
Ecco, in sintesi, le novità:
I nuovi organismi
Per Adr, secondo quanto espressamente indicato nel decreto, si intende "qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia" attraverso una procedurastragiudiziale ed è iscritto nell'elenco istituito ad hoc presso ogni autorità competente per settore di riferimento (ministero Giustizia e dello sviluppo economico, Consob, Agcom, Aeegsi, Banca d'Italia), la quale dovrà definire le procedure per l'iscrizione e verificare il rispetto dei requisiti di efficienza, stabilità e imparzialità richiesti, sulla base del principio tendenziale di non onerosità del servizio per il consumatore finale.
Campo di applicazione e procedura
Le disposizioni del decreto si applicano alle procedure volontarie di composizione stragiudiziale per la risoluzione, anche telematica, delle controversie "nazionali e transfrontaliere", tra consumatori (ossia tutti i cittadini privati) e "professionisti" (ossia i fornitori di beni e servizi secondo il Codice del Consumo) residenti e stabiliti nell'Unione Europea.
In tali ambiti, l'organismo Adr proporrà una soluzione o riunirà le parti al fine di agevolare una composizione amichevole della lite, nel rispetto delle regole sulla privacy, e rifiutando (salvo diverse prescrizioni contenute in norme ad hoc): le controversie in cui il consumatore non ha contattato o non ha cercato di risolvere la questione col professionista interessato; le controversie presentate oltre un limite di tempo prestabilito; le controversie futili e temerarie o di valore (inferiore o superiore) a una soglia monetaria predeterminata e quelle già in corso di esame o esaminate da altro organismo Adr o da un organo giurisdizionale, fornendo a entrambe le parti le ragioni del rifiuto.
Le Adr dovranno comunicare alle parti l'avvio della procedura (non appena ricevuto il fascicolo completo della domanda), informando preventivamente le stesse sul diritto di ritirarsi in qualsiasi momento. Dovranno, quindi, informare le parti della scelta di accettare o meno la soluzione proposta, la quale potrebbe essere diversa dal risultato ottenuto di fronte a un organo giurisdizionale (fermo restando il diritto di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario), offrendo un periodo di riflessione ragionevole e, una volta conclusa la procedura, notificando l'esito per iscritto e i motivi su cui è fondato.
Obblighi delle Adr
Tra gli obblighi degli organismi Adr c'è quello di avere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni, ma consentendo ai consumatori anche la possibilità di presentare la domanda con modalità diverse da quella telematica.
Gli organismi sono tenuti inoltre a rendere disponibili al pubblico tutte le informazioni chiare e comprensibili riguardanti le modalità di contatto, il loro inserimento nell'elenco presso l'autorità competente, le persone fisiche incaricate della procedura (delle quali devono essere garantite la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza), oltre a indicare gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, la durata media della procedura, l'effetto giuridico della stessa e l'esecutività della decisione, laddove prevista dalle norme vigenti.
Vantaggi e garanzie per i consumatori
Sono diversi i vantaggi derivanti ai consumatori dalla nuova procedura facoltativa, che va ad integrare il Codice del consumo, cercando di salvaguardarne il più possibile l'impostazione. Anzitutto, verranno ridotti i tempi delle decisioni che dovranno essere prese entro 90 giorni (salvo eventuali proroghe solo per controversie particolarmente complesse e per un massimo di altri 90 giorni, previa informazione alle parti).
In secondo luogo i costi del procedimento che sarà gratuito o al massimo comporterà dei "costi minimi", senza obbligo di farsi difendere da un avvocato o di ritrovarsi davanti a un giudice. In ogni caso, il cittadino non potrà mai essere privato del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
Decreto legislativo n. 130/2015