Il sistema CIGO e CIGS: modifiche alla durata, estensione a 1,4 milioni di lavoratori, il contributo addizionale per le imprese

di Lucia Izzo - Tante le modifiche che il Jobs Act, ormai definitivamente concretizzatosi dopo l'approvazione dei quattro decreti attuativi del 4 settembre scorso, ha portato nella realtà del lavoro e dell'occupazione in Italia (per approfondimenti: Jobs Act: riforma completata. Controlli "liberi" su telefonini e tablet, stop alle dimissioni in "bianco" e ammortizzatori per 1,4 milioni di lavoratori. Ecco tutte le novità). 

Tra queste spiccano le misure sugli ammortizzatori sociali, sulla cassa integrazione e sui fondi di solidarietà. 


L'estensione della Cassa Integrazione e la NASpI


La riforma sulla Cassa integrazione contenuta nel decreto vede ora estese le integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro ad 1,4 milioni di lavoratori e 150.000 datori di lavoro in precedenza esclusi da queste tutele.  

Questo risultato è ottenuto tramite l'estensione del meccanismo della cassa integrazione anche agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, includendo nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15. 


Il decreto rende inoltre strutturale la NASpI a 24 mesi per sempre: si tratta di una nuova indennità in vigore dal 1 maggio 2015 che rappresenta uno dei sussidi di disoccupazione più inclusivi d'Europa che oltre il 97% degli assicurati può ottenere se perde il lavoro (vai alla "Guida ai nuovi ammortizzatori sociali").  


Il nuovo sistema CIGO e CIGS


Circa il sistema della Cassa Integrazione, il decreto ha deciso per l'introduzione di un unico testo normativo di 47 articoli per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà, stabilendo che l'impresa dovrà provvedere al conguaglio delle integrazioni pagate ai lavoratori o richiederne il rimborso entro 6 mesi dalla fine del periodo di cassa integrazione.


Per la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) vengono abolite le commissioni provinciali e i trattamenti saranno autorizzati direttamente dall'INPS. La domanda di CIGO dovrà avvenire entro 15 giorni dall'avvio della riduzione o sospensione.


Per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria (CIGS), viene meno dell'obbligo per l'impresa, all'atto della comunicazione alle associazioni sindacali, di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione; sono abrogato le norme sulla rotazioni e le sanzioni che ne conseguivano che saranno applicate solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell'esame congiunto.


La CIGS potrà essere richiesta per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione) e dal 1° dicembre 2015 partirà 30 giorni dopo la domanda, mentre i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIGS, prendendone tutte le regole), saranno richiedibili anche per 36 mesi di fila in presenza di determinate condizioni.


Per la CIGS il decreto provvede anche a riorganizzare le causali alla base della concessione del trattamento che saranno sostanzialmente tre: riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile; crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile; contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l'impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio.


È altresì previsto, sia per la CIGO che per la CIGS, il divieto di autorizzare l'integrazione salariale per tutte le ore lavorabili da tutti i lavoratori per tutto il periodo disponibile. In sostanza viene introdotto il divieto della cassa a zero ore per tutto il personale per tutto il periodo di cassa disponibile


Infine, il decreto prevede che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali (cassa integrazione o fondi di solidarietà) per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro nell'arco di un anno, sono convocati dai centri per l'impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato, più leggero di quello rivolto ai disoccupati e volto a fornire iniziative di formazione e riqualificazione, anche in concorso con le imprese e i fondi interprofessionali.


La durata della Cassa Integrazione


Altra importante variazione è prevista in relazione alla durata massima complessiva delle integrazioni salariali.

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di Cassa integrazione, non potranno superare la durata massima di 24 mesi in un quienquennio, che aumenta a 30 mesi nel settore edile in considerazione della sua specificità del settore e a 36 mesi se la CIGS è utilizzata come causale contratto di solidarietà.


Il bonus/malus per "responsabilizzare" le imprese


Per quanto riguarda le aliquote di contribuzione alla Cassa applicabili alle imprese (contributo addizionale), viene stabilito un meccanismo di bonus/malus correlato al maggior utilizzo del sistema e sostanzialmente volto a disincentivare l'uso dell'ammortizzatore.


Si prevede un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile, aumentato al 12% sino a due anni e al 15% sino a tre, non dovuto nel caso di eventi oggettivamente non evitabili.


L'incremento progressivo del contributo addizionale, viene controbilanciato per la CIGO (la CIGS è strutturalmente a carico della fiscalità generale) con una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore: l'aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall'utilizzo della cassa passerà quindi dall'1,90% all'1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti, dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50, dal 5,20% al 4,70% per l'edilizia.


Il regime transitorio


Per quanto riguarda la transizione alle nuove disposizioni è previsto che le regole si applicheranno solo ai trattamenti richiesti dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre ai trattamenti pregressi si applicheranno le norme previgenti.

In sostanza, nel nuovo quinquennio mobile non verranno computati i periodi fruiti in passato e quindi i nuovi limiti di durata incideranno dalla fine del 2017

Il divieto delle zero ore di CIGS per tutti per l'intero periodo autorizzato entra in vigore a fine 2017 e gli accordi sindacali conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto restano validi anche qualora prevedano durate maggiori. I periodi fruiti dall'entrata in vigore del decreto si computano però ai fini dei nuovi limiti.


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