di Marina Crisafi - Con una larga maggioranza (340 sì, un no e 107 astenuti), martedì scorso la Camera ha approvato il disegno di legge che introduce nell'ordinamento penale italiano l'aggravante di negazionismo.
Il testo va a modificare la c.d. legge Mancino (l. n. 654/1975 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale), la quale punisce con la reclusione fino a un anno e sei mesi (o con la multa fino a 6000 euro) chiunque diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché (con la reclusione da 6 mesi a 4 anni), chi, incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione per i medesimi motivi.
La legge (cfr. art. 3) vieta, inoltre, ogni organizzazione associazione, gruppo o movimento avente tra i propri scopi quelli di incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo, con pene detentive elevate, oltre alla promozione e direzione anche il solo fatto della partecipazione.
La proposta di legge approvata a Montecitorio, esclusa l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, prevede ora una specifica aggravante nelle ipotesi in cui "la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato dalla giustizia internazionale o da atti di organismi internazionali e sovranazionali di cui l'Italia è membro".
Nessuna modifica sarà prevista invece ai reati di istigazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi. Le modifiche, infatti, sono state soppresse dal testo nel corso della discussione alla Camera, unitamente alla novella che sanciva la riduzione dai cinque ai tre anni di reclusione della massima pena edittale prevista per il reato di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 del codice penale.
Il testo ora passa al Senato per l'esame, dove dovrebbe essere definitivamente licenziato senza particolari modifiche.