di Marina Crisafi - Le famiglie che hanno un minore in affido potranno chiederne l'adozione e godranno di una corsia preferenziale. Lo prevede la nuova legge approvata quasi all'unanimità (385 voti a favore e 2 soli no) e in via definitiva dalla Camera il 14 ottobre scorso (qui sotto allegata), ridefinendo così i rapporti tra l'istituto dell'affidamento familiare e il procedimento di adozione, con il fine primario di garantire il "diritto alla continuità affettiva dei minori".
Con la nuova legge, cade in sostanza il divieto per le famiglie affidatarie di poter richiedere l'adozione del minore accolto, evitando così allo stesso, già provato dalla separazione dalla famiglia d'origine, di subire l'ulteriore trauma di una seconda separazione e del trasferimento ad un terzo (ed estraneo) nucleo familiare.
Nella prassi, infatti, l'affidamento perde quel carattere di soluzione provvisoria e temporanea per cui è concepito, prorogando la sua durata ben oltre i due anni previsti dalla legge, per circa il 60% dei bambini e degli adolescenti dati in accoglienza (Rapporto dell'Istituto degli Innocenti 2012) i quali nella maggior parte dei casi, non risolvendosi le criticità che hanno dato luogo all'allontanamento dalla famiglia originaria, vengono dichiarati adottabili da una terza famiglia.
Questo fino ad oggi. Proprio per ovviare a tale situazione, già sanzionata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2010 (affare Moretti e Benedetti c. Italia - causa n. 16318/2007), che ha condannato l'Italia a risarcire una coppia di coniugi i quali dopo essersi presi cura di un bambino per quasi due anni attraverso l'affidamento si erano visti scavalcare, in sede d'adozione, da un'altra famiglia, si è arrivati al ddl in esame.
Vediamone il contenuto:
L'adozione dell'affidatario
La nuova legge prevede infatti che il tribunale dei minori, una volta dichiarato lo stato di adottabilità, nel decidere sulla domanda di adozione (presentata dalla famiglia affidataria), tenga conto dei legami affettivi "significativi" e del "rapporto stabile e duraturo" consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria, introducendo così un favor per quest'ultima, a patto però che la stessa soddisfi tutti i requisiti per l'adozione (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza di età con l'adottato).
Le relazioni socio-affettive
La continuità delle relazioni socio-affettive consolidatesi con gli affidatari, ove rispondente all'interesse del minore, è garantita (ad esempio, attraverso il diritto di visita), anche nel caso in cui lo stesso faccia ritorno nella famiglia d'origine oppure venga adottato da terzi o dato in affido ad altra famiglia. Tutte situazioni in cui, comunque, il giudice, oltre a tenere conto della valutazione dei servizi sociali, ai fini della decisione, è tenuto altresì ad ascoltare il minore che abbia più di 12 anni o infradodicenne se capace di discernimento.
Legittimazione in giudizio
Il nuovo testo amplia, inoltre, i diritti degli affidatari, garantendo alla famiglia o alla persona che ha il minore in affido la legittimazione ad intervenire nei procedimenti che riguardano il minore (nello specifico: procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità), anche con la presentazione di memorie nell'interesse del minore.
La mancata convocazione dell'affidatario nei procedimenti suddetti è sanzionata con la nullità.
L'adozione di orfani
L'ultima parte della legge regola le ipotesi di adozione in casi particolari (prescindenti cioè dallo stato di abbandono), come quelle degli orfani di padre e di madre, i quali potranno essere adottati, non solo dai parenti fino al sesto grado e dalle persone legate da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, come già previsto dalla legge, ma altresì dall'affidatario, anche se trattasi di persona singola o di coppia di fatto.
Il testo della legge sul diritto alla continuità affettiva dei minori