Con comunicato 20 settembre 2004 l'Agenzia delle entrate ha apportato alcune modifiche al modello perr la comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale approvato con provvedimento dell'agenzia delle entrate del 2 agosto 2004. La modifica riguarda la voce "Attribuzione perdite": il provvedimento originario prevevdeva la compilazione della voce solo in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancata rinnovo dell'opzione, con la correzione invece il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue, va comunque specificato all'atto dell'opzione.
(Agenzia delle entrate, Com. 20/09/2004, G.U. 20/09/2004, 221)
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
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