Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido
di Maria De Filippis - Il 29 ottobre scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 19 ottobre 2015, n. 173 recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare», che entrerà in vigore il 13 novembre prossimo (leggi: Adozioni: la corsia preferenziale per le famiglie affidatarie è legge. Ecco le novità"). 

La riforma ha apportato nuove regole con lo scopo di risolvere un problema, noto da tempo, nell'applicazione delle norme in materia di affidamento dei minori.

La legge n. 173/2015  per evitare, che il legame affettivo tra il bambino e gli affidatari venga spezzato, introduce e modifica alcune norme della L. 184/1983 dando attuazione al principio della continuità dei rapporti instauratosi durante il periodo dell'affidamento, ovviamente laddove questo corrisponda all'interesse del minore, circostanza che dovrà pertanto essere accertata dal giudice caso per caso.
In particolare: il nuovo comma 5-bis dell'art. 4, l. 184/1983 dispone che se «durante un prolungato periodo di affidamento» il minore è dichiarato adottabile, e la famiglia affidataria, avendo i requisiti richiesti dall'articolo 6 (e dunque, in particolare, gli affidatari devono essere coniugati e non separati), chiede di adottarlo, il tribunale «tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria»; mentre il nuovo comma 5-ter dell'art. 4, l. 184/1983 prevede che «è comunque tutelata la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento» anche quando il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da altra famiglia. 
L'art. 5, comma 1, l. 184/1983 viene modificato nella parte finale, in quanto si stabilisce che «l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità nei procedimenti» riguardanti la sorte del minore, rafforzando, con la previsione della nullità, la posizione di coloro che si prendono cura del bambino. 

Altre modifiche riguardano l'art. 25, nel quale viene introdotto il comma 1-bis, che estende le regole del procedimento adottivo anche all'ipotesi del prolungato periodo di affidamento.
E ancora, l'art. 44, comma 1, l. 184/1983 viene modificato prevedendo che l'adozione in casi particolari del minore orfano di padre e di madre possa essere chiesta da chi abbia con esso un rapporto stabile e duraturo «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento».


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