di Marina Crisafi - Sono in arrivo le regole per gli aspiranti avvocati che vogliono svolgere la pratica forense presso gli uffici giudiziari. A dettare le modalità per lo svolgimento del tirocinio è lo schema di decreto del ministero della giustizia, che ha ricevuto il parere positivo del Consiglio di Stato il 29 ottobre scorso, dopo i placet del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Superiore della Magistratura.
I praticanti potranno coadiuvare i giudici nell'"ufficio del processo", il cui regolamento di attuazione è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per tutto il periodo del tirocinio e potranno svolgere contestualmente un lavoro subordinato, sia pubblico che privato.
Ogni magistrato, prevede il regolamento, potrà avere affidati max due praticanti, più un terzo negli ultimi sei mesi di tirocinio.
Per svolgere la pratica gli aspiranti avvocati dovranno essere iscritti nell'apposito registro dei praticanti e possedere i requisiti di "onorabilità" ex art. 42-ter, comma 2, lett. g) del r.d. n. 12 del 1941.
La durata è fissata in 12 mesi e l'attività di praticantato potrà proseguire anche in uffici giudiziari diversi rispetto a quello in cui è stata avviata.
Quanto ai compiti, il praticante dovrà assistere e coadiuvare il magistrato affidatario studiando i fascicoli e approfondendo le questioni sul piano dottrinale e giurisprudenziale, partecipare alle udienze a alle camere di consiglio, oltre che svolgere attività di cancelleria, se necessaria alla formazione forense. Potrà anche accedere ai fascicoli, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal giudice, ma non potrà occuparsi delle cause rispetto alle quali si trova in conflitto di interessi.
Ogni quadrimestre inoltre dovrà redigere e trasmettere al Consiglio dell'Ordine di appartenenza una relazione contenente l'indicazione dettagliata delle attività svolte.