di Marina Crisafi - Dopo il polverone sollevato dalle associazioni dei consumatori sulla possibilità del ritorno delle penali per l'estinzione anticipata del mutuo e l'acqua sul fuoco gettata dal Governo (leggi: "Mutui: dal 2016 tornano le penali per l'estinzione anticipata"), arriva la conferma "nero su bianco" che nessuna commissione sarà applicata per chi estingue in anticipo il mutuo con la banca.
Sospiro di sollievo dunque per gli acquirenti di case e diverse le novità che giungeranno dal ddl di delegazione europea 2015 che ha ottenuto ieri l'ok dal Consiglio dei Ministri, dopo quello della Conferenza stato-regioni.
Oltre alla direttiva sui mutui, il ddl dovrà recepire altre sette direttive comunitarie, tra cui quella che mira a dare tutela consolare ai cittadini Ue nei paesi terzi, alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi criminosi, alla riduzione dell'utilizzo di borse in plastica, ai diritti d'autore e sulle opere musicali, nonché l'impegno all'attuazione dei regolamenti europei, tra cui quello che prevede la reintroduzione dell'indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione nelle etichette dei prodotti alimentari.
Tornando ai mutui, molte le novità previste dalla legge di delegazione europea per il recepimento della direttiva n. 2014/17/Ue c.d. "Mcd" ("Mortgage credit directive"), tra cui anche l'introduzione di una pausa di riflessione per confrontare le alternative presenti sul mercato.
Vediamo, dunque, in pillole, le principali novità:
Estinzione anticipata mutui
Non ci sarà nessuna commissione, indennità o onere in caso di esercizio da parte del consumatore del diritto ad estinguere anticipatamente il mutuo precedentemente contratto.
Fine dunque di ogni allarmismo in merito, visto che la misura è prevista nero su bianco dalla direttiva europea 17/2014 che dovrà essere recepita entro il 21 marzo prossimo.
Valutazione degli immobili
Oltre all'estinzione del mutuo senza spese, la direttiva prevede anche l'introduzione di un metodo standard per valutare gli immobili ai fini della concessione del mutuo. La ratio è quella di evitare sperequazioni e discrezionalità sulla concessione del credito ipotecario e il monitoraggio sarà affidato all'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Viene previsto, inoltre, l'obbligo per il consulente finanziario di avvisare l'acquirente se il mutuo può comportare rischi specifici a suo carico, oltre che sulla sostenibilità delle rate, e introdotto il divieto di corrispondere commissioni agli intermediari per i servizi di consulenza.
Periodo di riflessione
L'art. 12 del ddl di delegazione europea introduce anche una sorta di "pausa di riflessione" di sette giorni a favore del consumatore, il quale, in questo lasso di tempo, avrà modo di confrontare le offerte presenti sul mercato e valutare tutte le implicazioni prima di pervenire alla conclusione del contratto.
Crisi dei mutuatari
Secondo l'art. 28 della direttiva Mcd le banche dovranno attivarsi per concedere un ragionevole termine di tolleranza ai mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito concesso, prima di avviare le procedure di escussione della garanzia. Prevista anche la possibilità di fissare dei paletti agli oneri che gravano sul mutuatario moroso e di prevedere l'esdebitazione successivamente alla vendita della casa ipotecata e, in ogni caso, di facilitare il rimborso del debito residuo dopo la procedura esecutiva.
Passaporto europeo
Si prevede l'introduzione di un passaporto europeo per consentire agli intermediari di poter operare in tutta l'area Ue, in virtù dell'abilitazione rilasciata dall'autorità competente di uno degli Stati membri.
Sulla base della disciplina prevista dalla direttiva Mcd dovrebbero rimanere ferme invece la maggior parte delle norme già vigenti per gli agenti e i mediatori creditizi. Tra i piccoli interventi di modifica, dovrebbe esserci la possibilità per gli agenti in attività finanziaria di ottenere un numero superiore di mandati.